Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/98: Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA) · 19 pagine

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Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)

Rapporto per la procedura di consultazione

Ripercussioni per le imprese di assicurazione

Con la soluzione proposta, le imprese di riassicurazione svizzere che esercitano l’attività con cedenti svizzeri non sarebbero più penalizzate rispetto alle concorrenti estere. Sebbene non si conosca l’entità del volume di premi trasferito all’estero dall’entrata in vigore della revisione parziale della LSA, appare plausibile che nel contesto dei rinnovi periodici dei contratti di riassicurazione si sia verificato un trasferimento delle attività oltre confine. La verifica della registrazione degli intermediari riassicurativi non vincolati non viene effettuata. La deregolamentazione proposta sgrava inoltre le imprese di riassicurazione svizzere, nel contesto dell’osservanza della LSA, da obblighi di sorveglianza separati concernenti il proprio personale (che secondo la LSA è considerato alla stregua degli intermediari assicurativi vincolati). Ora è a esclusiva discrezione delle imprese di riassicurazione soddisfare le aspettative del mercato in termini di buona reputazione, assicurazione di responsabilità civile professionale o formazione e formazione continua degli intermediari riassicurativi vincolati.

Con la deregolamentazione proposta, le imprese svizzere di assicurazione diretta hanno una maggiore possibilità di scelta di intermediari riassicurativi non vincolati e, di conseguenza, un’offerta più ampia di coperture riassicurative. In caso di adozione della presente modifica legislativa, le imprese svizzere di assicurazione diretta possono acquistare le proprie coperture riassicurative facendo ricorso, in particolare, anche a intermediari riassicurativi esteri non iscritti nel registro della FINMA. In un mercato specializzato che richiede agli intermediari riassicurativi coinvolti conoscenze approfondite e la dovuta esperienza, questo aspetto assume grande rilevanza. Le imprese di assicurazione diretta selezionano periodicamente gli intermediari riassicurativi adatti mediante bando di concorso, attingendo a tutte le informazioni disponibili per trovare la soluzione migliore. Spesso, quindi, i rischi delle assicurazioni dirette non vengono trasferiti solo a un’unica impresa di riassicurazione, ma per motiv i di diversificazione vengono ripartiti allo stesso tempo su più imprese. I team di intermediari che operano a livello internazionale possono così accedere al mercato riassicurativo globale. Secondo i dati della FINMA, nel 2023 gli assicuratori del ramo danni sottoposti a vigilanza hanno speso 13,8 miliardi di franchi (un quarto delle entrate complessive dei premi lordi contabilizzati) per la sottoscrizione di contratti di riassicurazione, mentre secondo l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni non più di un quarto di questi sono stati stipulati con imprese di riassicurazione con sede in Svizzera.

Conseguenze per gli stipulanti (non professionisti)

I clienti degli assicuratori (diretti) non sono interessati dalla deregolamentazione nell’ambito dell’intermediazione di contratti di riassicurazione. La sorveglianza sugli intermediari assicurativi che intrattengono scambi con stipulanti (non professionisti), introdotta nel contesto dell’ultima revisione della LSA, rimane invariata. Gli stipulanti possono pertanto avere la certezza che i contratti di assicurazione vengono proposti solo da intermediari assicurativi registrati presso la FINMA e sottoposti a alla sua vigilanza.

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