Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/98: Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA) · 19 pagine
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Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)
Rapporto per la procedura di consultazione
le correzioni relative ai compiti dell’attuario responsabile (art. 24 cpv. 1 lett. a n. 1 LSA) e all’applicabilità delle disposizioni concernenti le imprese di assicurazione alle società veicolo di assicurazione (art. 111d cpv. 2 OS) contribuiscono a rafforzare la certezza del diritto.
3.2 Attuazione
Il progetto non crea nuovi obblighi per le imprese né modifica quelli esistenti.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
Art. 2 cpv. 2 lett. g (nuovo)
Conformemente al diritto vigente sottostanno alla sorveglianza secondo la LSA tutti gli intermediari assicurativi, compresi quelli che operano nell’ambito dell’intermediazione di contratti di riassicurazione. Il diritto vigente prevede deroghe per gli intermediari assicurativi:
che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest’ultimo e delle società da questo dominate ( art. 2 cpv. 2 lett. c LSA);
nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio (art. 2 cpv. 2 lett. f LSA).
In aggiunta alle summenzionate deroghe si propone ora di esonerare dalla sorveglianza secondo la LSA anche gli intermediari assicurativi se la loro attività d’intermediazione si riferisce alla riassicurazione. Si intende applicare tale deroga sia agli intermediari riassicurativi non vincolati sia a quelli vincolati, con la conseguenza giuridica che d’ora in avanti non dovranno dimostrare di godere di buona reputazione né di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dalla LSA (art. 41 cpv. 2 lett. b e art. 46 cpv. 1 lett. b LSA). Non saranno nemmeno più obbligati a provare di disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per esercitare la loro attività (art. 41 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l’art. 43 cpv. 1 LSA) né di aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 41 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con l’art. 46 cpv. 1 lett. b LSA). Non trovano inoltre applicazione gli ulteriori obblighi sanciti nel capitolo 4 della LSA, come l’obbligo d’informare di cui all’articolo 45 LSA o l’obbligo di prevenzione di conflitti di interessi, introdotto nel quadro dell’ultima revisione della stessa legge (art. 45a LSA). Gli intermediari riassicurativi non vincolati saranno inoltre esonerati dall’obbligo di pubblicazione delle indennità di cui all’articolo 45b LSA. Si presume, tuttavia, che nell’ambito di queste attività altamente specializzate e soggette agli sviluppi internazionali i vari attori agiscono favorendo procedure regolamentate, di cui si assumono la responsabilità, e garantendo un’elevata qualità.
Questa deregolamentazione consentirebbe, da un lato, di eliminare gli svantaggi concorrenziali delle imprese di riassicurazione svizzere in relazione all’articolo 44 capoverso 2 LSA, introdotto nel contesto dell’ultima revisione di legge, che vieta loro di collaborare con intermediari assicurativi che non dispongono della registrazione presso la FINMA, necessaria ai sensi della LSA. Tale divieto ha penalizzato in particolare i riassicuratori svizzeri rispetto alla concorrenza estera anche in Svizzera e ha limitato l’accesso al mercato (internazionale) relativo all’intermediazione riassicurativa per le imprese di assicurazione. Dall’altro lato si tiene conto in maniera esaustiva delle minori esigenze di sorveglianza dell’ambito
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