Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/98: Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA) · 19 pagine
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Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)
Rapporto per la procedura di consultazione
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’avamprogetto della LSA da sottoporre a revisione si fonda, analogamente alla LSA vigente, sugli articoli 82 capoverso 1, 98 capoverso 3, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale(Cost.)19.
La proposta di non concedere la possibilità di interporre ricorso all’articolo 51a capoverso 4quinquiesLSA potrebbe non risultare compatibile con la garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a Cost., sempreché i creditori o i proprietari siano legittimati a ricorrere conformemente all’organizzazione giudiziaria federale. Secondo l’articolo 29a periodo 2 Cost., la legge consente di escludere in «casi eccezionali» la via giudiziaria. Nella fattispecie si verifica un caso eccezionale, poiché non concedendo la possibilità di interporre ricorso in relazione alla non considerazione degli strumenti di capitale assorbenti il rischio nella determinazione dell’eccedenza di debiti di cui all’articolo 51a capoverso 4 LSA la certezza del diritto risulta garantita e in particolare non vengono compromessi eventuali sforzi di risanamento. In ultima analisi, la modifica proposta impedisce anche la costituzione di un’eccedenza di debiti indesiderata e, di conseguenza, il fallimento dell’impresa di assicurazione cagionata da terzi, il che rafforza, dal punto di vista processuale, l’effetto di assorbimento del rischio degli strumenti di capitale assorbenti il rischio approvati dalla FINMA.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal progetto. La presente revisione della LSA è compatibile con l’Accordo del 10 ottobre 198920 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, l’Accordo del 19 dicembre 199621 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e l’intermediazione assicurativa e l’Accordo del 25 gennaio 201922 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto esposto ai numeri 2.1 e 2.2.
6.3 Subordinazione al freno alle spese
Con il progetto non vengono introdotte nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano uscite superiori a uno dei valori soglia) né decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con uscite superiori a uno dei valori soglia).
6.4 Delega di competenze legislative
Né il Consiglio federale né altre istanze sono autorizzati a emanare disposti ordinativi surrogatori della legge.
19RS 101
20 RS 0.961.1
21 RS 0.961.514
22 RS 0.961.367
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