Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/98: Consultazione relativa all’intermediazione in riassicurazione (revisione parziale LSA) · 19 pagine
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Revisione parziale della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS)
Rapporto per la procedura di consultazione
modo esplicito per una soluzione e propone diverse opzioni. Per dare seguito alla mozione 24.3208 sono state quindi esaminate diverse varianti di attuazione.
Opzione scelta: esclusione generale dell’intermediazione dei contratti di riassicurazione dal campo d’applicazione della LSA
Con la proposta di escludere in maniera indiscriminata l’intermediazione dei contratti di riassicurazione dal campo d’applicazione della LSA, il mandato elargito dalla mozione 24.3208 è interpretato in modo più ampio rispetto all’opzione che prevede di limitare il campo d’applicazione dell’articolo 44 capoverso 2 e dell’articolo 87 capoverso 1 lettera b LSA all’assicurazione diretta (v. alternativa 1 illustrata di seguito) o rispetto alla proposta di precisare nell’articolo 35 capoverso 1 LSA che l’intero capitolo 4 della LSA concernente gli intermediari assicurativi non è applicabile alle imprese di riassicurazione (v. alternativa 2 illustrata di seguito). Sebbene il diritto vigente preveda già varie deroghe e agevolazioni in materia di sorveglianza per il settore della riassicurazione, questa esclusione generale appare una scelta adeguata in considerazione di un sistema di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti. L’opzione scelta evita di creare nuove disparità di trattamento tra gli intermediari assicurativi vincolati e non vincolati e nemmeno tra quelli con sede in Svizzera e quelli con sede all’estero. Inoltre consente agli intermediari riassicurativi svizzeri di continuare a operare nel contesto internazionale. Conformemente all’articolo 42 capoverso 4 LSA, questi ultimi possono richiedere di essere registrati presso la FINMA, qualora lo Stato estero interessato lo esiga.
Alternativa 1: divieto di collaborare con intermediari assicurativi sottoposti all’obbligo di registrazione e non registrati presso la FINMA applicabile unicamente all’assicurazione diretta
Anche limitando all’assicurazione diretta il campo d’applicazione dell’articolo 44 capoverso 2 e dell’articolo 87 capoverso 1 lettera b LSA, introdotti con l’ultima revisione di legge, si eliminerebbero quasi del tutto gli svantaggi concorrenziali delle imprese di riassicurazione svizzere rispetto alle concorrenti estere affrontanti nella mozione 24.3208. Tale limitazione non modificherebbe il regime di regolamentazione svizzero per gli intermediari di contratti di riassicurazione, esistente da decenni, dal momento che questi ultimi continuerebbero a essere sottoposti all’obbligo di registrazione presso la FINMA (art. 41 LSA in combinato disposto con l’art. 44 della legge del 22.6.20076 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA]). Dall’altro lato, introdurre un simile regime derogatorio sarebbe in contraddizione con la prassi della FINMA, intesa a essere applicabile in maniera trasversale a tutti gli ambiti di vigilanza. In virtù delle disposizioni concernenti la garanzia di un’attività irreprensibile e la gestione dei rischi, gli istituti sottoposti alla FINMA sono tenuti ad adottare misure adeguate per assicurare che non collaborano con persone prive delle necessarie autorizzazioni o registrazioni. Applicare tale approccio derogatorio comporterebbe quindi rischi giuridici e reputazionali e creerebbe per gli intermediari assicurativi incentivi controproducenti a svolgere l’attività di intermediazione di contratti di riassicurazione senza registrazione (e senza gli obblighi, le tasse e le spese ad essa correlati).
Alternativa 2: esclusione delle imprese di riassicurazione dal campo di applicazione del capitolo 4 LSA («Intermediari assicurativi»)
Integrando l’elenco degli articoli non applicabili alle imprese di riassicurazione di cui all’articolo 35 LSA con gli articoli 40–45b e 87 capoverso 1 lettera b LSA, si terrebbe conto della richiesta avanzata dalla mozione 24.3208. Tuttavia, rispetto all’opzione scelta, questa variante avrebbe in particolare lo svantaggio, che le imprese cedenti (vale a dire le imprese
6 RS 956.1
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