Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 16 pagine
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non beneficia di misure di promozione, poiché le infrastrutture non producono alcun effetto energetico diretto.
Un’ulteriore misura concerne gli involucri degli edifici, di cui si incoraggia il risanamento energetico (MPC-07). Rispetto allo stato precedente l’intervento, le parti della costruzione andranno risanate in misura superiore in confronto a quanto previsto attualmente per ottenere gli incentivi nel quadro del Programma Edifici. Inoltre, per i tetti piani con una superficie superiore a 500 m2, il contributo minimo sarà ridotto, così da tenere conto delle economie di scala che consentono i tetti di grandi dimensioni. Al fine di agevolare maggiormente i risanamenti completi e un’edilizia ecologica, circolare e sana, i Cantoni hanno la possibilità di accordare contributi minimi supplementari opzionali per i componenti edili corrispondenti almeno alla classe eco2 secondo l’elenco «ecoProdukte» / «ecoProduits» dell’associazione Ecobau14.
L’obiettivo delle restanti quattro misure è garantire che il risanamento di edifici esistenti e la costruzione di edifici nuovi siano quanto più possibile completi ed efficienti dal punto di vista energetico e non prevedano sistemi di riscaldamento a combustibili fossili. Nel caso di un risanamento, al termine dell’intervento il fabbisogno termico per il riscaldamento dell’edificio dovrà essere coperto al 100 per cento da energie rinnovabili o da calore residuo non utilizzabile altrove. È prevista un’eccezione nel caso di un allacciamento a una rete di teleriscaldamento (MPC-05), se almeno il 70 per cento del calore è prodotto senza emissioni di CO2 da combustibili fossili. Le misure e i contributi di promozione si basano sul Certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) e sui requisiti dei rispettivi standard Minergie. Nel caso di risanamenti integrali in funzione di un miglioramento delle classi CECE (MPC-08), l’involucro dell’edificio e l’efficienza energetica globale devono raggiungere, dopo l’intervento, almeno la classe D.
Nel caso di risanamenti integrali secondo gli standard Minergie (MPC-09) e di nuove costruzioni secondo gli standard Minergie (MPC-10), è necessario seguire
le procedure di certificazione specifiche previste per gli standard che danno diritto ai contributi di promozione (tra i quali anche il nuovo standard Minergie-Zero-Netto). Affinché i proprietari possano pianificare in modo più completo, mirato ed efficiente in termini di costi gli interventi nei propri edifici, avvalendosi del sostegno di un consulente esterno, il CECE con rapporto di consulenza (CECE Plus) (MPC-11) completa l’offerta di misure previste dall’MPC 2028.
Art. 54b Promozione secondo l’articolo 50a LEne: limite massimo di contribuzione e tasso di promozione massimo
In base all’articolo 54b capoverso 1, il Cantone può fissare limiti massimi di contribuzione per le misure di promozione. A tal fine, deve garantire che la contribuzione abbia un effetto incentivante, ossia che si trovi, ad esempio, a un livello non inferiore al 10 per cento degli investimenti aggiuntivi e dei costi supplementari non ammortizzabili di misure comparabili.
Il capoverso 2 stabilisce che la promozione (contributo complessivo della Confederazione e del Cantone) delle misure previste dal MPC 2028 non può superare il 50 per
14 https://www.ecobau.ch > Instrumente / Instruments > ecoprodukte / ecoProduits