Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 16 pagine

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cinque anni. In caso contrario, il diritto ai contributi globali si estingue e i Cantoni sono tenuti a rimborsarli alla Confederazione oppure a compensarli con i futuri contributi globali. Per quanto riguarda il rimborso dei contributi globali già erogati, si applicano le disposizioni della legge federale del 5 ottobre 199016 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu) concernenti la prescrizione di diritti. Con questa disposizione si tiene conto del fatto che, soprattutto nel caso di progetti di grandi dimensioni, possono trascorrere diversi anni tra l’inoltro della richiesta, prima dell’inizio dei lavori, e la loro realizzazione. Fissare un termine di cinque anni impedisce che i fondi federali vengano tesaurizzati e permette di mantenere la verifica dei rendiconti entro un margine di fattibilità. Questa è d’altra parte la prassi già in uso, che ora troverà espressione nel testo dell’ordinanza.

Art. 59 cpv. 3 frase introduttiva e lett. a

All’articolo 59 capoverso 3 la frase introduttiva è completata con il riferimento all’articolo 50a LEne e la lettera a è adeguata alla formulazione del precedente articolo 110 dell’ordinanza sul CO2 pur con una precisazione derivante dalla prassi in materia di emissioni di CO2: tale articolo, sebbene abrogato in combinato disposto con l’articolo 34 della legge sul CO2, manterrà la sua validità nell’ambito della ridefinizione delle misure di promozione per il settore degli edifici. Ciò significa che le disposizioni del capoverso 3 si applicano anche ai contributi globali destinati ai programmi cantonali per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne). Inoltre, i rendiconti devono fornire informazioni adeguate per ogni progetto sovvenzionato, suddivise in base alle singole misure.

Art. 60 cpv. 3

L’articolo 60 capoverso 3 è completato con il riferimento all’articolo 50a LEne. Ciò significa che il capoverso 3, il quale stabilisce che i Cantoni devono effettuare controlli a campione in loco, si applica anche ai contributi globali destinati ai programmi cantonali per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne).

Art. 70 cpv. 2 lett. a n. 3 e 5, lett. b n. 4

Ora l’articolo 70 capoverso 2 lettera a numero 3 fa riferimento all’articolo 50a LEne e non più all’articolo 34 della legge sul CO2, che sarà abrogato. Inoltre, il numero 5 è abrogato a seguito della soppressione dell’articolo 34a della legge sul CO2, mentre nella lettera b il numero 4 è sottoposto a una modifica redazionale. La sigla SSQE (sistema di scambio di quote di emissioni) va sciolta.

Allegato 6a

16 RS 616.1