Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 16 pagine
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il Programma d’impulso e, per quanto possibile, integra le raccomandazioni espresse dal CDF al termine della sua analisi (in particolare la raccomandazione 6, ossia consolidare le misure per lottare contro gli effetti inerziali).
Affinché gli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni dispongano di tempo sufficiente per la ridefinizione delle misure di promozione e per i conseguenti adeguamenti, la presente ordinanza – a differenza delle disposizioni di legge, che entreranno in vigore, in linea di principio, il 1° gennaio 2027 – entrerà in vigore il 1° gennaio 2028. Le modifiche dell’ordinanza del 30 novembre 20127 sul CO , rese necessarie dal pac-
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chetto di sgravio 27, sono già state adottate in via anticipata per il 1° gennaio 2027.
Per l’anno 2027 si applica una disposizione transitoria, in base alla quale i fondi di cui all’articolo 33a capoverso 1 lettera a della legge sul CO2 potranno essere impiegati per un ulteriore anno agli scopi di cui all’articolo 34 della legge sul CO2 nella versione del 15 marzo 2024 (Programma Edifici) e agli scopi di cui all’articolo 50a LEne nella versione del 30 settembre 2022 (Programma d’impulso). Inoltre, la modifica dell’articolo 52 LEne (in particolare per quanto riguarda i contributi globali e il modello di promozione comune) entrerà in vigore il 1° gennaio 2028. Per l’attuazione di questa disposizione transitoria è sufficiente quanto previsto dall’ordinanza in vigore. Nell’ambito del preventivo 2027, il Consiglio federale ha stabilito la ripartizione dei mezzi tra i due scopi perseguiti, basandosi sulla ripartizione attuale.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
L’articolo 33a della legge sul CO2 e l’articolo 50a LEne sono stati modificati nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 e entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. In base all’articolo 33a capoversi 1 e 2 della legge sul CO2, la Confederazione erogherà, durante un periodo limitato al 31 dicembre 2034, un contributo massimo di 410 milioni di franchi l’anno per promuovere la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili con una produzione di calore alimentata da energie rinnovabili e per sostenere misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Se il Consiglio federale non dispone altrimenti, la promozione sarà assicurata mediante i contributi globali di cui all’articolo 52 LEne, suddivisi in un contributo di base e un contributo complementare. Il contributo di base è ripartito ai Cantoni pro capite e non supera il 30 per cento dei mezzi disponibili. Il contributo complementare è ripartito ai singoli Cantoni in proporzione al numero di abitanti. I fondi della Confederazione non possono superare il credito annuo autorizzato dal Cantone per il programma di promozione, né in fase di ripartizione né in fase di conteggio dei contributi globali.
Conformemente all’articolo 52 capoverso 6 LEne, il Consiglio federale e i Cantoni stabiliscono, sotto forma di un modello di promozione comune, le condizioni che i Cantoni