Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 16 pagine

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questo modo il sistema per i diversi indennizzi dei costi d’esecuzione, fattosi sempre più complesso con l’andar del tempo, viene semplificato.

Art. 55 cpv. 1 lett. d e cpv. 3

La nuova lettera d aggiunta all’attuale articolo 55 capoverso 1 stabilisce che i contributi globali possono essere concessi anche a programmi cantonali per promuovere la sostituzione di impianti di produzione di calore e per misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne).

Riguardo la ripartizione, in base al nuovo capoverso 3 i contributi globali che, in base all’articolo 52 capoverso 1 LEne, non possono essere versati a un Cantone (poiché il Cantone non dispone di un programma di promozione o il credito annuo autorizzato dal Cantone è stato superato) sono ripartiti tra gli altri Cantoni (metodo di calcolo iterativo). In questo modo si evita che se in altri Cantoni la domanda è sufficiente ma un Cantone mette a disposizione per la promozione una quantità di mezzi propri inferiore alla media, i finanziamenti federali non possano essere ripartiti. Questa è d’altra parte la prassi già in uso, che ora troverà espressione nel testo dell’ordinanza.

Art. 57 Contributi globali a programmi cantonali per promuovere l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo (art. 50 LEne), la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne)

La rubrica e il capoverso 1 dell’articolo 57 sono completati con il riferimento all’articolo 50a LEne. In tal modo si chiarisce che le disposizioni dell’articolo 57 valgono anche per i contributi globali destinati ai programmi cantonali per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici (art. 50a LEne). Il capoverso 1 già in vigore stabilisce infatti che le misure costruttive siano sovvenzionate mediante contributi globali solo se le relative domande di promozione sono presentate prima dell’inizio dei lavori.

Il capoverso 2 rimane invariato e si applica ora anche alle misure di cui all’articolo 50a LEne. L’articolo 54a capoverso 3 OEn e l’articolo 104 dell’ordinanza sul CO2 attualmente in vigore possono essere abrogati. In tal modo si garantisce che la Confederazione e i Cantoni non ricevano contributi federali per le misure che mettono comunque in atto svolgendo il loro ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

Nella sua nuova formulazione, il capoverso 3 corrisponde all’attuale articolo 104 capoverso 2 dell’ordinanza sul CO2 che, abrogato in combinato disposto con l’articolo 34 della legge sul CO2, manterrà la sua validità nell’ambito della ridefinizione delle misure di promozione per il settore degli edifici. Unitamente al capoverso 2, esso descrive a quali misure, in particolare, non sono concessi contributi globali.

Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 3, in cui si precisa che esso si riferisce esclusivamente ai contributi globali destinati alle misure di cui all’articolo 50 LEne. Si chiarisce così che ai programmi di marketing dei Cantoni non sono accordati contributi globali ai sensi dell’articolo 50a LEne.

Secondo il nuovo capoverso 5, i contributi di promozione stabiliti a seguito di decisioni passate in giudicato e che danno diritto a contributi globali devono essere erogati entro