Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 16 pagine
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del calendario molto serrato previsto per attuare il pacchetto di sgravio 27 e della nuova disposizione di cui all’articolo 52 capoverso 6 LEne. Il programma di promozione è un compromesso tra l’esigenza, di importanza fondamentale per i Cantoni, di promuovere la sostituzione degli impianti di riscaldamento in tutte le categorie di potenza, e l’impegno della Confederazione a rendere gli incentivi più efficienti e a ridurre gli effetti inerziali. La sostituzione degli impianti di riscaldamento, che il CDF considera prioritaria (parte della raccomandazione 1 del CDF [CDF-23316]), è stata finora realizzata solo in misura limitata, in quanto la Confederazione e i Cantoni ritengono che l’efficienza energetica sia un presupposto necessario per raggiungere l’obiettivo di un saldo netto di emissioni pari a zero (cfr. Prospettive energetiche 2050+11). Di conseguenza, il programma di promozione è stato strutturato in modo tale da ottimizzare, per quanto possibile, entrambi gli aspetti. Il CDF valuterà l’attuazione delle sue raccomandazioni nell’ambito delle sue consuete attività di verifica. Il presente avamprogetto del MPC 2028 è stato approvato il 28 agosto 2026 dall’EnDK riunita in assemblea plenaria.
Nel MPC 2028 sono elencate undici misure. Sei misure incoraggiano la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e degli impianti di riscaldamento elettrici a resistenza con impianti automatici di riscaldamento a legna, pompe di calore, allacciamenti a reti di teleriscaldamento oppure con la costruzione di nuovi impianti centralizzati di produzione di calore o l’ampliamento di impianti esistenti. Ciò dovrebbe consentire, in particolare, di ridurre in modo significativo le emissioni di CO2 e il consumo di energia elettrica durante l’inverno.
La promozione degli impianti di riscaldamento a legna (MPC-01, MPC-02) si basa
sugli orientamenti dati dal Consiglio federale attraverso la Strategia integrale per le foreste e il legno 205012. Grazie alle sue caratteristiche di stoccaggio, il legno è adatto a coprire i picchi di domanda in inverno e si presta bene a utilizzazioni che richiedono temperature molto elevate. Tenendo conto dell’obiettivo di un saldo netto di emissioni pari a zero entro il 2050 e della disponibilità già oggi in parte limitata, il legno per la produzione di energia va riservato in primo luogo a usi industriali che necessitano di calore di processo e non a usi in cui può essere facilmente sostituito (ad es. attraverso pompe di calore), in particolare il riscaldamento di ambienti e il comfort termico, che hanno un considerevole impatto dal punto di vista energetico. Per questo motivo, gli impianti automatici di riscaldamento a legna con una potenza inferiore a 70 kW (MPC-
01) sono sovvenzionati solo se situati in un luogo in cui non esiste una rete di teleriscaldamento né, per motivi di protezione delle acque, è possibile installare pompe di calore salamoia/acqua o acqua/acqua né, per motivi di protezione del clima, è possibile gestire in modo efficiente pompe di calore aria/acqua. Gli impianti automatici di riscaldamento a legna con una potenza superiore a 70 kW (MPC-02) sono sovvenzionati solo se servono a coprire picchi di carico. In che misura si debbano limitare le promozioni agli impianti di riscaldamento a legna è oggetto di discussione tra i Cantoni, poiché il legno per la produzione di energia presenta ancora, in parte, un potenziale. Al di là di queste misure, i Cantoni sono liberi di promuovere gli impianti di riscaldamento a legna con mezzi propri.
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