Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 16 pagine
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cento dei costi d’investimento totali. Ciò permetterà di contenere gli effetti inerziali, in quanto una misura che beneficia di un incentivo dovrà essere finanziata per almeno il 50 per cento da altre fonti.
Art. 54c, rubrica, cpv. 1 e 3
La rubrica dell’articolo 54c nella sua versione tedesca è stata leggermente modificata a livello grammaticale. Nel capoverso 1 si precisa che la consulenza per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento è finanziata con i fondi di cui all’articolo 33a capoverso 1 della legge sul CO2. A tal fine, come in passato, saranno stanziati ogni anno fondi per un importo dell’ordine di 13,5 milioni di franchi. Inoltre, a seguito della ridefinizione delle misure di promozione nel settore degli edifici prevista dal pacchetto di sgravio 27, l’attuale capoverso 4 dell’articolo 54d viene spostato e diventa il capoverso 3 dell’articolo 54c.
Art. 54d Promozione secondo l’articolo 50a LEne: comunicazione
L’attuale articolo 54d è sottoposto a una revisione completa. Ora disciplinerà i compiti nel settore della comunicazione. Il contenuto corrisponde all’attuale articolo 109 dell’ordinanza del 30 novembre 201215 sul CO , abrogato in combinato disposto con l’arti-
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colo 34 della legge sul CO2, ma che mantiene la sua validità nell’ambito della ridefinizione delle misure di promozione per il settore degli edifici. Secondo il capoverso 1, l’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale nel quadro del programma di cui all’articolo 50a. L’UFE stabilisce i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni. Secondo il capoverso 2, i Cantoni sono tenuti a rendere noto il programma di promozione e di segnalare in modo adeguato che una parte dei mezzi di promozione proviene dagli introiti della tassa sul CO2.
Art. 54e Promozione secondo l’articolo 50a LEne: indennizzo dei costi di esecu-
zione
Il capoverso 1 dell’articolo 54e corrisponde all’articolo 108 capoverso 1 dell’ordinanza sul CO2 attualmente in vigore, il quale, abrogato in combinato disposto con l’articolo 34 della legge sul CO2 nell’ambito del pacchetto di sgravio 27, manterrà la sua validità in sede di ridefinizione delle misure di promozione per il settore degli edifici. Come già in precedenza con il Programma Edifici e il Programma d’impulso, il Cantone riceverà un indennizzo forfettario pari al 5 per cento dei contributi di promozione da esso accordati e computabili come quota federale (cpv. 1). Le spese di cui al capoverso 1 saranno finanziate, secondo il progetto relativo al pacchetto di sgravio 27, attingendo ai fondi di cui all’articolo 33a capoverso 1 lettera a della legge sul CO2. Poiché l’articolo 50a LEne continuerà a essere finanziato attraverso la tassa sul CO2, come avvenuto finora conformemente all’articolo 34 CO2, tutti i costi d’esecuzione sostenuti dall’UFE saranno indennizzati attingendo ai fondi previsti dall’articolo 132 dell’ordinanza sul CO2 e non più, in parte, anche ai fondi destinati specificatamente al settore degli edifici (cpv. 2). In