Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 16 pagine
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esecuzione sostenuti dall’UFE, pari a circa 2,5 milioni di franchi l’anno, saranno indennizzati attingendo ai fondi di cui all’articolo 132 dell’ordinanza sul CO2, anziché, come finora, in parte ai fondi destinati in modo specifico al settore degli edifici. Ora l’indennità per i costi di esecuzione ammonterà a un massimo di 24,9 milioni di franchi l’anno (finora: fr. 23,4 mio.). In questo modo si semplifica il sistema costituito da diversi vincoli di destinazione e indennità per costi di esecuzione, fattosi sempre più complesso con l’andar del tempo.
Con la ridefinizione delle misure di promozione nel settore degli edifici e l’MPC 2028, i contributi globali della Confederazione si concentreranno d’ora in poi sulla sostituzione degli impianti di produzione di calore e sulle misure volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Gli interventi che beneficeranno del sostegno della Confederazione hanno già ricevuto, in passato, un contributo finanziario da parte sua nell’ambito del Programma Edifici e del Programma d’impulso, sebbene a condizioni meno rigorose. Anche lo strumento di erogazione dei fondi federali sotto forma di contributi globali è già consolidato e le relative procedure a livello federale e cantonale sono ben rodate. Tuttavia, per il Programma Edifici e il Programma d’impulso occorreranno ancora cinque anni per elaborare tutte le richieste che hanno dato luogo a un impegno. Durante questo periodo, questi due programmi e quello nuovo andranno gestiti in parallelo. Inoltre, l’avvio di un nuovo programma è solitamente accompagnato da un aumento del carico di lavoro, fino a quando tutti gli interrogativi che emergono in relazione alle nuove disposizioni non abbiano trovato risposta e i processi e i sistemi non siano stati definitivamente adattati. Per questi motivi, durante i primi anni le presenti modifiche comporteranno ripercussioni sul personale e ripercussioni di altro tipo a carico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. La Confederazione dovrà affrontare queste ripercussioni con le risorse attualmente disponibili.
Ad eccezione dell’articolo 54c, l’attuazione delle disposizioni spetta ai Cantoni, come già avvenuto finora per il Programma Edifici e il Programma d’impulso. L’ordinanza stabilisce, all’articolo 54e capoverso 1, che per attuare le misure di promozione – anche in questo caso analogamente al Programma Edifici e al Programma d’impulso – i Cantoni saranno indennizzati nella misura del 5 per cento dei contributi di promozione da essi accordati e computabili come quota federale.
4.2 Ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società
Le ripercussioni sull’economia, sull’ambiente e sulla società sono state delineate nel messaggio del 19 settembre 202517 concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027, in particolare al numero 3.31. Rendendo più incisive le misure di promozione, ad esempio riducendo gli effetti inerziali, si intende compensare nel miglior modo possibile la perdita di impatto. Nel corso della discussione sul pacchetto di sgravio 27, il Parlamento ha apportato alcune modifiche alla misura. Ciò comporta una maggiore disponibilità di contributi federali. Di conseguenza, insieme
17 Cfr. n. 3.31 e 5.6 del messaggio del 21 ottobre 2025 concernente le misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2025,