Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 16 pagine
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che solo nel medio termine, una volta giunti a scadenza i programmi precedenti, sarà possibile valutare una riduzione con il nuovo programma di sostegno.
Grazie al meccanismo di ripartizione dei contributi di base e dei contributi complementari in funzione del numero di abitanti, più semplice rispetto a quello previsto dalla legislazione in vigore, durante la fase di pianificazione i Cantoni beneficeranno di un maggior margine di sicurezza in merito all’ammontare dei possibili contributi globali. Allo stesso tempo, si terrà maggiormente conto delle prerogative che la Costituzione federale riserva ai Cantoni nel settore degli edifici, in quanto le condizioni, i requisiti per beneficiare della promozione e l’ammontare dei contributi per le misure che danno diritto ai contributi globali sono definiti di concerto con loro. Inoltre, i Cantoni saranno liberi di stabilire requisiti più rigorosi per le misure del MPC 2028 e manterranno la sovranità a livello di attuazione. Saranno anche liberi di sostenere, con mezzi propri, ulteriori misure, al di fuori di quelle che danno diritto ai contributi globali.
Le altre modifiche apportate all’ordinanza riguardano il quadro di riferimento per l’ammontare dei contributi di promozione, la comunicazione e i costi di esecuzione.
2.3 Compatibilità tra compiti e finanze
Le disposizioni proposte adeguano i compiti svolti finora dall’UFE e dai Cantoni – nell’ambito del Programma Edifici (art. 34 della legge sul CO2) e del Programma d’impulso (art. 50a LEne) – in funzione del riorientamento al quale sono sottoposte le misure di promozione in questo settore. Il progetto si basa sulle modifiche introdotte nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 nella LEne e nella legge sul CO2, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027 e nel quadro delle quali sono state delineate le ripercussioni finanziarie per la Confederazione.
2.4 Attuazione
Le nuove misure di promozione nel settore degli edifici saranno attuate in linea con le procedure già applicate dall’UFE e dai Cantoni. Le misure che saranno incoraggiate dalla Confederazione sono già state, in passato, oggetto di un suo sostegno finanziario in forma analoga, nell’ambito del Programma Edifici e del Programma d’impulso. All’UFE competeranno, in particolare, l’assegnazione dei contributi globali ai Cantoni e i controlli a campione. Ai Cantoni competeranno l’attuazione dei programmi di promozione, la loro esecuzione e la presentazione di rapporti alla Confederazione. L’attuazione sarà in larga misura analoga a quella dei programmi attuali (Programma Edifici e Programma d’impulso).
3 Commento ai singoli articoli
Articolo 54a Promozione secondo l’articolo 50a LEne: condizioni e campo d’applicazione
L’articolo 54a stabilisce, al capoverso 1, che la Confederazione promuove misure secondo l’articolo 50a LEne mediante i contributi globali ai Cantoni di cui all’articolo 52