Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/119: Modifica dell’ordinanza sull’energia nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 concer-nente la nuova concezione della promozione nel settore edifici · 16 pagine
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L’allegato 6a disciplina i requisiti per l’erogazione degli incentivi previsti dall’attuale articolo 50a LEne (Programma d’impulso per la sostituzione degli impianti di produzione di calore e le misure nel settore dell’efficienza energetica). In seguito all’abbandono del Programma Edifici e del Programma d’impulso, e alla conseguente ridefinizione delle misure di promozione nel settore degli edifici, l’allegato 6a è abrogato.
Modifica di un altro atto normativo (ordinanza sul CO2)
Art. 132 cpv. 1
Poiché d’ora in poi tutti gli indennizzi per i costi d’esecuzione sostenuti dall’UFE nell’ambito del programma di promozione di cui all’articolo 50a LEne (art. 54d OEn) e per la consulenza in vista della sostituzione di impianti di riscaldamento (art. 54c OEn) dovranno provenire dai fondi di cui all’articolo 132 dell’ordinanza sul CO2 — anziché, come finora, in parte dai fondi destinati al settore degli edifici — l’importo massimo di 23,4 milioni di franchi è aumentato di 1,5 milioni di franchi fino a 24,9 milioni di franchi.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Con il pacchetto di sgravio 27, il Parlamento ha approvato una ridefinizione della promozione nel settore degli edifici. La modifica dell’ordinanza è volta all’attuazione di tali decisioni. A partire dal 2027, il Programma d’impulso, così come già avveniva in precedenza per il Programma Edifici, sarà finanziato mediante il vincolo di destinazione parziale previsto per gli introiti derivanti dalla tassa sul CO₂, anziché attingendo al bilancio generale della Confederazione. Entrambi i programmi saranno sostituiti, a partire dal 2028, da un solo programma di promozione nel settore degli edifici, che ridefinisce le misure adottate in questo ambito. Di conseguenza, dal 2027 il bilancio generale della Confederazione beneficerà di un alleggerimento fino a 200 milioni all’anno. La riduzione effettiva delle spese nel settore climatico sarà tuttavia inferiore, poiché una parte dell’alleggerimento sul fronte delle spese sarà ottenuta mediante un aumento del vincolo di destinazione parziale previsto per gli introiti della tassa sul CO₂. L’effetto netto sulle sovvenzioni dipende dagli introiti della tassa sul CO₂ e dovrebbe ridurre le spese di circa 70 milioni di franchi nel 2027. I fondi federali attualmente disponibili per la promozione nel settore degli edifici saranno ridotti da un importo compreso tra 450 e 600 milioni l’anno (Programma Edifici fr. 250–400 mio. l’anno; Programma d’impulso fr. 200 mio. l’anno) a un importo massimo di 410 milioni all’anno. Le ripercussioni del progetto qui presentato derivano in misura determinante dall’attuazione di quanto deciso dal Parlamento in merito al pacchetto di sgravio 27.
Nel contesto della ridefinizione delle misure di promozione nel settore edilizio, è stato analizzato l’onere amministrativo. È emerso che solo a medio termine, dopo la scadenza dei programmi precedenti, sarà possibile valutare una riduzione con il nuovo programma di promozione. Al fine di alleggerire l’onere amministrativo, tutti i costi di