Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti fitosanitari)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

l’impiego di un prodotto fitosanitario è qualificato come la misura di controllo più lieve viene concessa un’autorizzazione eccezionale per il relativo impiego nel bosco. In questo caso deve essere utilizzato il prodotto fitosanitario meno aggressivo per l’ambiente. Le possibili alternative ai prodotti fitosanitari contenenti principi attivi chimici sono i prodotti fitosanitari contenenti macroorganismi, microrganismi o principi attivi minerali. Per ogni organismo e tenendo conto delle condizioni locali, è necessario verificare se sono disponibili misure di controllo meno inquinanti.

L’UFAM e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) forniscono consulenza alle autorità competenti in merito alla scelta del prodotto fitosanitario che comporta i rischi minori per l’ambiente e i lavoratori. Se necessario, il Servizio di omologazione (USAV) stabilisce le condizioni per l’impiego del prodotto fitosanitario al fine di ridurre i rischi a un livello accettabile.

L’autorità cantonale competente verifica la sussistenza di queste condizioni nel quadro della disposizione delle misure di cui all’articolo 13 segg. OSalV.

4.3.2 N. 1.2 cpv. 3bis

Questo capoverso stabilisce per quali spazi vitali sensibili, ad eccezione del bosco e della striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine, già disciplinati al numero 1.2 capoverso 3 lettera e, deve essere concessa un’autorizzazione per l’impiego eccezionale di prodotti fitosanitari per l’eliminazione o il contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale. Sono interessati i seguenti spazi vitali sensibili:

• regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve

naturali (lett. a): si tratta dei biotopi d’importanza nazionale, definiti dal Consiglio federale in base all’articolo 18a capoverso 1 LPN, nonché dei biotopi d’importanza locale e regionale secondo l’articolo 18b capoverso 1 LPN, la cui protezione compete ai Cantoni;

• cariceti e paludi (lett. b): per quanto riguarda le paludi, si tratta di paludi che non

rientrano nella lettera a. Secondo la Costituzione federale non è ammesso il rilascio di autorizzazioni per l’impiego di prodotti fitosanitari nelle paludi d’importanza nazionale (art. 78 cpv. 5 Cost.);

• siepi e boschetti campestri nonché una striscia di tre metri di larghezza lungo gli

stessi (lett. c);

• acque superficiali (lett. d):

o per le quali è stato stabilito uno spazio riservato alle acque secondo l’articolo 41a OPAc oppure, secondo l’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato alle acque: a partire dalla linea di sponda nella parte terrestre dello spazio riservato alle acque;