Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti fitosanitari)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 16 pagine

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(ad es. cariceti, siepi, boschetti campestri e paludi non d’importanza nazionale) oppure è consentita in presenza di interessi preponderanti (in regioni formalmente classificate come riserve naturali). Secondo la Costituzione federale (Cost., RS 101) non è ammesso l’impiego di prodotti fitosanitari nelle paludi d’importanza nazionale4. Gli spazi vitali sensibili possono fungere da habitat o rifugio per gli organismi da quarantena. L’impossibilità di impiegare altri metodi di lotta sufficientemente efficaci può ostacolare l’efficacia della lotta.

La situazione all’interno e intorno alle acque superficiali è simile a quella del bosco. Gli organismi da quarantena e gli organismi da quarantena potenziali non rappresentano alcun pericolo per le acque stesse. Di regola l’acqua non è uno spazio vitale per questi organismi. Lo spazio riservato alle acque, invece, può essere un rifugio o uno spazio vitale per determinati organismi da quarantena. La vegetazione ripuale può essere compromessa dagli organismi da quarantena e dagli organismi da quarantena potenziali. La vegetazione ripuale povera di specie è più vulnerabile ai danni rispetto alla vegetazione ricca di specie.

L’articolo 6 capoverso 1 della legge sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) vieta l’introduzione diretta o indiretta (su tutta la zona della scarpata e del fondo del letto) nelle acque di sostanze, e quindi anche di prodotti fitosanitari, che possono inquinarle. Lo spargimento di sostanze al di fuori della zona della scarpata è parimenti vietato se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l’acqua (art. 6 cpv. 2 LPAc). L’articolo 6 LPAc non prevede deroghe al divieto di contaminazione e di conseguenza non possono essere autorizzate sulla base di questa stessa disposizione5. Una deroga all’articolo 6 LPAc è ammessa solo se non è possibile un’applicazione coordinata della legge con altre norme di pari rango e se una violazione del principio di salvaguardia della qualità delle acque, a causa di un conflitto normativo inevitabile, è pressoché necessaria (DTF 125 II 29 segg.).

Nello spazio riservato alle acque definito secondo gli articoli 41a e 41b dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) è in linea di principio vietato spargere prodotti fitosanitari (art. 41c cpv. 3 OPAc). Tale divieto rafforza la protezione dai prodotti fitosanitari di cui all’articolo 6 LPAc.

Secondo l’allegato 2.5 ORRPChim è vietato l’impiego di prodotti fitosanitari in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle acque superficiali. La striscia di tre metri di larghezza è misurata come segue:

• nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi

d’acqua secondo l’articolo 41a OPAc: a partire dalla linea di sponda

• nel caso di corsi d’acqua per i quali, secondo l’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è

rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua: a partire dalla linea di sponda

4 Art. 78 cpv. 5 Cost.

5 DTF 125 II 29 segg., 37