Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti fitosanitari)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 16 pagine
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5.3.2 Obbligo di verifica 2 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI: nessuno «swiss finish»
Si tratta di un allentamento della regolamentazione finora vigente. Il progetto persegue gli stessi obiettivi di quelli dell’UE. Poiché non ha ripercussioni negative, non è più gravoso per le imprese rispetto alle corrispondenti regolamentazioni di Paesi paragonabili.
5.3.3 Obbligo di verifica 3 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI: semplificazione dell’esecuzione attraverso mezzi elettronici
L’esecuzione rimane di competenza dei Cantoni. Per l’impiego di prodotti fitosanitari in spazi vitali sensibili è necessaria un’autorizzazione eccezionale cantonale. I Cantoni hanno il compito di promuovere l’impiego adeguato di mezzi elettronici. Il progetto non pone alcuna limitazione all’utilizzo dei canali elettronici.
5.3.4 Obbligo di verifica 4 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrI: abrogazione di normative nello stesso ambito tematico
In fase di elaborazione del progetto si è prestato attenzione affinché non sorgessero contraddizioni con le regolamentazioni in ambiti tematici correlati. Per garantire ciò, viene ad esempio adeguata l’OPAc.
5.3.5 Stima dei costi della regolamentazione secondo l’art. 5 LSgrI
Il progetto consente ai Cantoni di autorizzare in via eccezionale l’impiego di prodotti fitosanitari per la lotta contro organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali negli spazi vitali sensibili. Se i Cantoni non sono in grado di svolgere autonomamente tale controllo, possono incaricare imprese od organizzazioni che dispongono delle conoscenze e delle attrezzature necessarie. Ciò riguarda solo pochissime imprese che possono così ottenere mandati supplementari. Sebbene la deroga sia legata a un obbligo di documentazione, i costi che ne derivano per ogni impresa saranno trascurabili e addebitati ai committenti. Con la modifica proposta dell’ORRPChim non insorgono pertanto nuovi obblighi diretti per le imprese e non si prevedono costi di regolamentazione diretti per le imprese secondo l’articolo 5 LSgrI.
5.4 Ripercussioni per la società
La lotta contro gli organismi da quarantena o organismi da quarantena potenziali rilevanti per l’agricoltura o l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento e riduce le perdite finanziarie. Poiché con la nuova regolamentazione non è possibile escludere completamente la contaminazione dei corsi d’acqua da parte di prodotti fitosanitari e dei relativi prodotti di degradazione, in caso di impiego non accurato è possibile che la qualità dell’alimento «acqua potabile» prelevato da sorgenti vicine a corsi d’acqua venga compromessa. Per il resto, le modifiche proposte non comportano ripercussioni sulla società.