Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti fitosanitari)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 16 pagine

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(Accordo agricolo CH-UE, RS 0.916.026.81). Per lo spazio fitosanitario comune CH-UE, la Svizzera deve disporre di disposizioni fitosanitarie equivalenti a quelle dell’UE (allegato 4 Accordo agricolo). Le misure di lotta sono disciplinate nell’UE nel regolamento (UE) n. 2016/203111. Le misure ufficiali di lotta contro gli organismi da quarantena, come ad esempio il coleottero giapponese, devono essere armonizzate con l’UE. Il diritto fitosanitario non fa distinzioni tra diversi spazi vitali.

L’omologazione e l’impiego di prodotti fitosanitari sono disciplinati a livello europeo dal regolamento (CE) n. 1107/200912. La Svizzera ha stabilito le proprie regolamentazioni e procedure di omologazione per i prodotti fitosanitari nell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161), che persegue sostanzialmente gli stessi obiettivi del regolamento UE sui prodotti fitosanitari. La Svizzera può prevedere requisiti nazionali supplementari.

In linea di principio, l’impiego nel bosco di sostanze pericolose per l’ambiente, di cui fanno parte anche i prodotti fitosanitari, è vietato dalla LFo. Secondo l’articolo 25 OFo, eventuali deroghe a tale divieto sono disciplinate dall’ORRPChim. Negli spazi vitali degni di protezione in base alla LPN i prodotti fitosanitari possono essere impiegati solo se sussiste un interesse preponderante. Nel caso di biotopi d’importanza nazionale deve trattarsi di un interesse d’intervento nazionale preponderante. Nelle paludi d’importanza nazionale è vietato l’impiego di prodotti fitosanitari. L’allegato 2.5 ORRPChim vieta in generale l’impiego di prodotti fitosanitari in spazi vitali degni di protezione, ma riserva disposizioni diverse per zone naturali protette formalmente designate.

Sebbene il regolamento UE sui prodotti fitosanitari non preveda un divieto generale di impiego di prodotti fitosanitari nel bosco, esso è generalmente consentito negli Stati membri dell’UE a condizione che tali prodotti siano omologati secondo le disposizioni del regolamento UE sui prodotti fitosanitari. Occorre tuttavia considerare anche le norme vigenti nei rispettivi Paesi. In Germania, ad esempio, oltre al diritto UE, sono importanti anche la legge federale sulla protezione della natura e le leggi forestali dei singoli Länder. In particolare, l’impiego di prodotti fitosanitari in zone particolarmente sensibili (ad es. zone naturali protette) in molti Stati è limitato o del tutto vietato dalla legislazione nazionale.

La proposta di modifica dell’ORRPChim attenua il divieto generale di impiego di prodotti fitosanitari nel bosco attualmente in vigore, attenuazione limitata a prescrizioni che si applicano soltanto in Svizzera. La regolamentazione prevista per l’impiego eccezionale di prodotti fitosanitari nei boschi svizzeri continua comunque a essere molto più rigorosa rispetto alle norme degli Stati membri dell’UE, che non prevedono alcun divieto di impiego di tali prodotti nel bosco. Diversamente dagli Stati membri dell’UE, in Svizzera vige ancora il divieto di cui all’articolo 18 LFo, al quale è possibile derogare solo in determinati casi eccezionali.

11 Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L

317 del 23.11.2016, modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, GU L, 2024/3115, del 16.12.2024.

12 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.