Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti fitosanitari)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 16 pagine

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prescrizioni d’impiego stabilite per il prodotto specifico dal Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari, come le distanze tra le acque.

Prevedere nuove possibilità di deroga all’impiego di prodotti fitosanitari nel bosco, in prossimità delle acque e in altri spazi vitali sensibili rappresenta un cambiamento significativo nell’utilizzazione di tali prodotti in questo contesto. Pertanto, le persone che vi utilizzano eccezionalmente prodotti fitosanitari per conto del Cantone sono tenute a documentare i relativi impieghi e a notificarli all’autorità competente. Inoltre, i Cantoni sono tenuti a presentare annualmente all’UFAM un rapporto sulle autorizzazioni per l’impiego rilasciate. In questo modo è possibile verificare se le condizioni previste dall’ordinanza garantiscano che i prodotti fitosanitari per la lotta contro organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali negli spazi vitali interessati siano utilizzati come ultima risorsa e che gli spazi vitali siano sufficientemente protetti dagli effetti negativi.

Per quanto riguarda le basi legali di tali modifiche, esse poggiano in primo luogo sull’articolo 29 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01). Tale disposizione autorizza il Consiglio federale a emanare prescrizioni in merito a sostanze che, per le loro proprietà, il tipo di impiego o la quantità utilizzata, possono mettere in pericolo l’ambiente o, indirettamente, le persone. Ciò comprende anche l’impiego di prodotti fitosanitari.

Per quanto riguarda il bosco, l’articolo 18 della legge forestale (LFo, RS 921.0) stabilisce che nel bosco non possono essere utilizzate sostanze pericolose per l’ambiente. Per le deroghe, la disposizione rimanda alla legislazione sulla protezione dell’ambiente. L’articolo 25 dell’ordinanza sulle foreste (OFo, RS 921.01) concretizza tale rimando e stabilisce che l’impiego eccezionale di tali sostanze nel bosco è disciplinato dall’ORRPChim, in quanto emanazione determinante della legislazione sulla protezione dell’ambiente ai sensi dell’articolo 18 LFo.

Per l’impiego di prodotti fitosanitari in prossimità di corsi d’acqua, la modifica si basa, oltre che sull’articolo 29 LPAmb, sulla giurisprudenza del Tribunale federale già citata (DTF 125 II 29; v. cap. 1.3).

Per le regioni protette ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), nell’elaborazione delle disposizioni d’ordinanza fondate sull’articolo 29 LPAmb occorre tenere conto dell’articolo 18 capoverso 1terLPN. Quest’ultimo esige un’ampia ponderazione degli interessi in caso di interventi in spazi vitali degni di protezione. Le presenti modifiche concretizzano tale ponderazione degli interessi.

3 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo e compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La salute dei vegetali in Svizzera è disciplinata da prescrizioni nazionali e internazionali. La Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC, RS 0.916.20) costituisce il quadro globale per le disposizioni e le misure fitosanitarie volte a prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi e a garantire il commercio internazionale di vegetali e prodotti vegetali. L’obbligo di lottare contro gli organismi da quarantena è sancito nell’OSalV e si basa sull’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli