Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti fitosanitari)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 16 pagine

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• nelle regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come

riserve naturali;

• nei cariceti e nelle paludi (ad eccezione delle paludi d’importanza nazionale);

• nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza

lungo gli stessi;

• in prossimità delle acque: in una striscia di tre metri di larghezza lungo le acque

superficiali e nello spazio riservato alle acque (escluse le vere e proprie superfici dei corsi d’acqua), se tale spazio è stato stabilito secondo l’articolo 41a OPAc.

Come in precedenza, nelle paludi d’importanza nazionale non possono essere rilasciate autorizzazioni per l’impiego di prodotti fitosanitari (art. 78 cpv. 5 Cost). Anche le acque stesse non sono interessate dal progetto. Un eventuale impiego di prodotti fitosanitari in tali zone era disciplinato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 125 II 29, consid. 3d, condizioni alle quali può essere ammessa una deroga alle norme in materia di protezione delle acque). Anche il divieto di utilizzo nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (all. 2.5 n. 1.1 cpv. 1 lett. f ORRPChim) non deve essere modificato. Prevale la protezione dell’acqua potabile. Tali zone sono inoltre talmente piccole che la loro importanza ai fini dell’eliminazione o del contenimento è scarsa e possono essere utilizzati metodi alternativi di lotta.

Gli spazi vitali interessati dal progetto ospitano un’elevata percentuale di specie animali e vegetali autoctone e sono fondamentali per la loro sopravvivenza. L’impiego di prodotti fitosanitari costituisce un’interferenza in questi spazi vitali ed è giustificato solo in presenza delle seguenti condizioni:

• l’ufficio federale competente ha stabilito l’impiego di prodotti fitosanitari come

misura di lotta adeguata;

• l’organismo da quarantena o l’organismo da quarantena potenziale è presente con

grande probabilità nella zona interessata;

• l’impiego del prodotto fitosanitario non può essere sostituito da misure meno nocive

per l’ambiente;

• per il controllo si utilizza il prodotto fitosanitario che inquina meno l’ambiente;

• per le regioni formalmente classificate come riserve naturali e per le acque

superficiali, gli effetti dell’impiego del prodotto fitosanitario nella zona interessata e i benefici ai fini dell’eliminazione o del contenimento dell’organismo da quarantena o dell’organismo da quarantena potenziale devono essere proporzionati tra loro.

Durante l’uso, i prodotti fitosanitari non devono finire nelle acque. Pertanto, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione deve garantire, mediante condizioni adeguate, che l’impiego autorizzato produca il minor impatto possibile sugli spazi vitali interessati. Ciò può implicare, ad esempio, l’impiego di trappole adeguate al posto dell’applicazione di un prodotto fitosanitario a spruzzo. Devono essere rispettate in ogni caso le