Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti fitosanitari)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 16 pagine

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o in cui lo spazio riservato alle acque non è ancora stato delimitato: a partire dalla linea di sponda fino a tre metri dal ciglio della scarpata, misurati secondo le disposizioni del numero 1.1 capoverso 1 lettera e.

Se l’UFAG intende determinare l’impiego di un prodotto fitosanitario come misura ai fini dell’eliminazione o del contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale negli spazi vitali di cui all’allegato 2.5 capoverso 3bis lettere a–d ORRPChim, l’UFAG deve ottenere il consenso dell’UFAM. Ciò è stabilito nel nuovo capoverso 3bisdell’articolo 100 OSalV.

4.3.3 N. 1.2 cpv. 3ter

Questa disposizione stabilisce a quali condizioni l’autorità competente rilascia un’autorizzazione eccezionale per l’impiego di prodotti fitosanitari negli spazi vitali di cui al numero 1.2 capoverso 3bis. Le condizioni sono le stesse previste per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per l’impiego di prodotti fitosanitari nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine secondo il numero 1.2 capoverso 3. Ad esempio, si applicano condizioni analoghe riguardo alla presenza dell’organismo da quarantena o dell’organismo da quarantena potenziale nel corrispondente stadio di sviluppo nello spazio vitale sensibile interessato. Qui di seguito vengono affrontati solo gli ulteriori punti che devono essere presi in considerazione.

Per quanto riguarda le regioni protette in base all’articolo 18a LPN (biotopi d’importanza nazionale; cfr. all 2.5 n. 1.2 cpv. 3bislett. a AP-ORRPChim), va sottolineato che la lotta contro un organismo da quarantena o un organismo da quarantena potenziale costituisce un interesse d’intervento nazionale.

Il rilascio di un’autorizzazione per l’impiego di prodotti fitosanitari in regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali (all. 2.5

n. 1.2 cpv. 3bislett. a AP-ORRPChim) nonché lungo le rive delle acque superficiali (all. 2.5 n. 1.2 cpv. 3bislett. d AP-ORRPChim) presuppone, secondo l’allegato 2.5 numero 1.2 capoverso 3bislettera e AP-ORRPChim, che gli effetti negativi dell’impiego del prodotto fitosanitario sugli obiettivi di protezione della regione interessata siano proporzionati ai benefici che ne derivano ai fini dell’eliminazione o del contenimento dell’organismo di quarantena o dell’organismo di quarantena potenziale e della prevenzione dei danni conseguenti, ad esempio nelle colture agricole. L’impiego in quanto tale può essere addirittura utile a fini di protezione se l’organismo da quarantena o l’organismo da quarantena potenziale può danneggiare notevolmente anche la zona protetta interessata. È ipotizzabile, ad esempio, una situazione in una zona protetta in cui il coleottero giapponese decimi e metta in pericolo una specie vegetale prioritaria a livello nazionale.

Nell’ambito della ponderazione degli interessi occorre tenere conto di tutti gli interessi ecologici interessati dall’eliminazione o dal contenimento (ossia anche dei danni collaterali). Occorre considerare in particolare i danni arrecati alle specie protette.

Non è ammesso alcun inquinamento, diretto o indiretto, delle acque (art. 6 LPAc). Pertanto, i prodotti fitosanitari possono essere impiegati nei punti in cui possono