Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti fitosanitari)
Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 16 pagine
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La lotta contro gli organismi da quarantena e gli organismi da quarantena potenziali e la definizione di regole per le zone particolarmente sensibili (ad es. le zone naturali protette) sono compiti degli Stati membri dell’UE. Le nuove possibilità di lotta previste in tali spazi vitali sensibili, ad eccezione delle paludi d’importanza nazionale, consentono alla Svizzera di adempiere meglio alla propria responsabilità nella lotta contro tali organismi nocivi. Sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera in materia di protezione delle piante.
La modifica proposta dell’ORRPChim è pertanto compatibile con il diritto UE.
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4.1 Articolo 4
4.1.1 Art. 4 lett. c
L’impiego di prodotti fitosanitari e di concimi nel bosco richiede attualmente un’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale. Alla disposizione viene aggiunto che anche per l’impiego di prodotti fitosanitari in una striscia di tre metri di larghezza lungo il margine del bosco occorre un’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale competente.
4.1.2 Art. 4 lett. d
D’ora in poi, l’impiego di prodotti fitosanitari nelle regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali13, nei cariceti o nelle paludi, ad eccezione delle paludi d’importanza nazionale, nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle acque superficiali e nello spazio riservato alle acque (escluse le vere e proprie superfici dei corsi d’acqua) sarà ora possibile con un’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale. L’attuale divieto di spargimento di prodotti fitosanitari secondo l’articolo 41c capoverso 3 OPAc è attenuato in casi eccezionali mediante un rinvio all’allegato 2.5 ORRPChim.
4.2 Articolo 5
4.2.1 Art. 5 cpv. 1
Le disposizioni di cui al capoverso 1 valgono anche per la nuova autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettera d.
4.3 Allegato 2.5
4.3.1 N. 1.2 cpv. 3
L’introduzione di ulteriori possibilità di deroga consente la lotta chimica contro gli organismi da quarantena o gli organismi da quarantena potenziali, che mettono in
13 Regioni designate dal Consiglio federale in base all’art. 18a LPN o da un Cantone in base all’art. 18b cpv. 1 LPN.