Rapporto esplicativo - ORRPChim (Prodotti fitosanitari)

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 16 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Mandato

Il 9 settembre 2024 il Consiglio degli Stati ha trasmesso la mozione Hegglin 23.3998. Tale mozione chiede di istituire le basi legali necessarie per poter contrastare gli organismi alloctoni invasivi1, come il calabrone asiatico, con l’impiego di biocidi nel bosco. Ai fini dell’attuazione della mozione è stata rivista l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81). Qualora gli organismi alloctoni invasivi costituiscano un grave pericolo per la salute delle persone o degli animali da reddito oppure per l’ambiente, dal 1° ottobre 2025 possono essere rilasciate autorizzazioni per l’impiego di biocidi nel bosco nella lotta contro tali organismi. Tale revisione non modifica la regolamentazione relativa alla lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi per le piante, come ad esempio il coleottero giapponese, con prodotti fitosanitari in spazi vitali sensibili come il bosco.

1.2 Servizio fitosanitario federale SFF

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi per le piante che non sono presenti in Svizzera o che sono solo poco diffusi devono essere notificati e contrastati come cosiddetti organismi da quarantena2 conformemente all’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV, RS 916.20).3 In caso di infestazione, il Servizio fitosanitario federale (Ufficio federale dell’ambiente [UFAM] e Ufficio federale dell’agricoltura [UFAG]), con il sostegno di Agroscope o dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), determina in una prima fase la strategia di lotta nonché le misure adeguate per l’eliminazione o il contenimento dell’organismo da quarantena (tra cui, ad es., l’impiego di prodotti fitosanitari). A seconda delle piante maggiormente colpite (colture agricole o bosco), del luogo esatto in cui sono presenti gli organismi da quarantena e della necessità di eliminarli o contenerli, l’UFAG, l’UFAM o il Cantone interessato ordinano in una seconda fase le misure di lotta. A tal fine, stabiliscono la zona in cui devono essere attuate le misure di eliminazione o di contenimento. I servizi o le aziende cantonali competenti adottano quindi le misure ordinate.

1.3 Limitazioni del controllo secondo l’ORRPChim

La lotta contro gli organismi da quarantena con prodotti fitosanitari omologati è attualmente consentita nelle aree agricole e insediative. Nel bosco tali prodotti contro gli organismi da quarantena possono essere impiegati soltanto se indispensabili per la conservazione della foresta e delle sue funzioni. È invece vietato l’impiego di prodotti fitosanitari nel bosco per la lotta contro gli organismi da quarantena che mettono in pericolo prevalentemente le colture agricole e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. In altri spazi vitali sensibili è vietata la lotta con prodotti fitosanitari contro gli organismi da quarantena che non danneggiano essi stessi gli spazi vitali interessati

1 Art. 3 cpv. 1 lett. h in combinato disposto con le lett. a e f dell’ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA, RS 814.911)

2 Art. 4 dell’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV, RS 916.20)

3 Gli organismi da quarantena sono disciplinati nell’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC, RS 916.201).