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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
c. un contenuto in massa della somma di PFCA C15–C21 e della somma delle sostanze correlate dei PFCA C15–C21 dello 0,0002 per cento (2000 ppb).
4Il divieto di cui al numero 3.2 capoverso 1 lettera b non si applica all’impiego di schiume antincendio contenenti PFOA, PFCA C9–C14 o loro sostanze correlate, contenute in contenitori ricaricabili di sistemi mobili o fissi, se dopo il passaggio previsto a schiume antincendio prive di fluoro:
a. le schiume antincendio contengono sostanze provenienti da ricariche precedenti con schiume antincendio contenenti fluoro come impurità inevitabili, e
b. i contenitori e gli accessori a contatto con le schiume antincendio sono stati puliti secondo lo stato della tecnica.
N. 6
6 Sostanze per- e polifluoroalchiliche per usi specifici
6.1 Imballaggio ed etichettatura speciali per fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati
1Le sostanze elencate nell’allegato II del regolamento (UE) n. 2024/5733 e che sono fluorocarburi insaturi parzialmente alogenati (HFO) devono essere immesse sul mercato in contenitori riutilizzabili se sono destinate a essere utilizzate:
a. secondo l’allegato 2.9 numero 3.3; o
b. in impianti o apparecchi che, secondo l’allegato 2.10 numeri 2.1 e 2.2 nonché l’allegato 2.19 numeri 2.1 e 2.2 possono essere immessi sul mercato o importati per scopi privati.
2Il fabbricante può immettere sul mercato contenitori che contengono o conterranno sostanze elencate nell’allegato II del regolamento (UE) n. 2024/573 e che sono HFO soltanto se sono provvisti di etichette con i seguenti dati:
a. la dicitura: «Contiene gas fluorurati a effetto serra»;
b. le designazioni chimiche abbreviate delle sostanze che sono o saranno contenute nei contenitori, utilizzando la nomenclatura industriale riconosciuta per il campo di applicazione in questione;
c. le quantità di sostanze in chilogrammi e in tonnellate di CO2 equivalenti nonché il potenziale di effetto serra delle sostanze.
3Il fabbricante di contenitori che contengono o conterranno sostanze di cui al capoverso 2 in forma riciclata o rigenerata ai sensi dell’articolo 3 paragrafi 12 e 13 del regolamento (UE) n. 2024/573 deve indicare sui contenitori:
a. la qualità delle sostanze;
3 Regolamento (UE) n. 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, versione secondo GU L, 2024/573, 20.2.2024