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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

6.3 Sostanze per- e polifluoroalchiliche negli imballaggi e nei materiali a contatto con le derrate alimentari

6.3.1 Definizioni

1Sono considerate sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) le sostanze contenenti almeno un atomo di carbonio di metile (CF3) o metilene (CF2) completamente fluorurato, senza alcun atomo di idrogeno, cloro, bromo o iodio legato a esso.

2Non è considerata una PFAS ai sensi del numero 6.3 una sostanza contenente solo gli elementi strutturali CF3–X o X–CF2–X′; laddove:

a. X: –OR o –NRR′,

b. X′: metile, metilene, un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico, –OR′′, – SR′′ o –NR′′R′′′, e

c. R, R′, R′′ e R′′′: idrogeno, metile, metilene, un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico.

6.3.2 Divieti

È vietata l’immissione sul mercato di imballaggi che entrano a contatto con derrate alimentari e di materiali e oggetti di cui all’articolo 48 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso4, destinati ad essere utilizzati una sola volta, se nel materiale omogeneo superano i seguenti valori:

a. un contenuto in massa di almeno una PFAS non polimerica dello 0,0000025 per cento (25 ppb);

b. un contenuto in massa della somma di PFAS non polimeriche, comprese quelle derivanti da sostanze correlate mediante trasformazione secondo lo stato della tecnica, dello 0,000025 per cento (250 ppb);

c. un contenuto in massa della somma di PFAS polimeriche e non polimeriche dello 0,005 per cento (50 ppm).

N. 7 cpv. 1 e 2, cpv. 3 lett. bbis, cbise d, n. 3, cpv. 4 lett. c e d, cpv. 5 nonché cpv. 10– 13

1I divieti di cui al numero 1.2 non si applicano:

a. all’immissione sul mercato di sostanze e preparati il cui contenuto in massa della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate non supera il valore dello 0,001 per cento (10 ppm), se le sostanze e i preparati non sono contenuti come schiume antincendio in estintori a schiuma: fino al 31 dicembre 2027;

b. all’impiego di sostanze e preparati il cui contenuto in massa della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate non supera il valore dello 0,001 per cento (10 ppm): fino al 31 dicembre 2027;

c. all’impiego di schiume antincendio contenenti PFOS o di sostanze a essi correlate per gli usi di cui ai capoversi 10 e 11 e fino alle date ivi specificate, se le schiume antincendio:

4 RS 817.02