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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 5 cpv. 1

1Un’autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettere a, c o d è concessa quando non c’è da temere che l’impiego previsto metta in pericolo l’ambiente. Essa è di durata limitata e vale per uno spazio geografico limitato.

II

Gli allegati 1.1, 1.7, 1.16, 2.5 e 2.6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2026.

2Le modifiche qui appresso entrano in vigore come segue:

a. allegato 1.7 numero 1.1 capoverso 2 lettera c nonché numero 1.1 capoversi 4 e 4bis, il 1° giugno 2027;

b. allegato 2.6, il 1° agosto 2027.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi