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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

1. sono contenute in contenitori ricaricabili di sistemi mobili o fissi, e

2. presentano un contenuto in massa della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate non superiore allo 0,001 per cento (10 ppm).

d. all’immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2027 di oggetti e loro

componenti, se non superano i seguenti valori:

1. un contenuto in massa della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate dello 0,1 per cento, calcolato in rapporto alla massa dei componenti strutturalmente o microstrutturalmente diversi che contengono tali sostanze, oppure

2. in caso di prodotti tessili o altri materiali rivestiti: 1 μg della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate per metro quadrato di materiale rivestito.

2I divieti di cui al numero 2.2 non si applicano:

a. all’impiego di schiume antincendio contenenti PFHxS o sostanze a essi

correlate per gli usi di cui ai capoversi 10 e 11 e fino alle date ivi specificate, se le schiume antincendio:

1. soddisfano le condizioni per l’impiego di cui al capoverso 1 lettera c, e

2. presentano un contenuto in massa della somma di PFHxS e di sostanze a essi correlate non superiore al contenuto in massa della somma di PFOS e di sostanze a essi correlate;

b. all’immissione sul mercato di oggetti contenenti PFHxS o loro sostanze

correlate, immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° ottobre 2022.

3I divieti di cui al numero 3.2 non si applicano:

bbis. ai dispositivi medici contenenti PFCA C –C o loro sostanze correlate di cui

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alla lettera a numeri 1 e 2 nonché agli oggetti di cui alla lettera b, se i dispositivi medici o gli oggetti sono stati immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° dicembre 2026.

cbis. ai semiconduttori e ai loro componenti contenenti PFCA C –C o loro

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sostanze correlate come pure a sostanze e preparati necessari alla loro fabbricazione fino al 31 dicembre 2030, se i semiconduttori sono destinati all’impiego come pezzi di ricambio per apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato per la prima volta prima del 1° dicembre 2026.

d. a tutti gli altri oggetti e ai loro componenti che:

3. contengono PFCA C15–C21 o loro sostanze correlate immessi sul mercato per la prima volta prima del 1° dicembre 2026.

4I divieti di cui al numero 3.2 capoverso 1 non si applicano:

c. all’immissione sul mercato e all’impiego di PFCA C9–C14, PFCA C15–C21 o

di fluoropolimeri contenenti le loro sostanze correlate per il rivestimento di inalatori aerosol dosati: fino al 25 agosto 2028;