Progetto posto in consultazione - ORRPChim

Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato (n. III)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)12

Art. 41c cpv. 3

3Nello spazio riservato alle acque non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari. Al di fuori di una fascia larga 3 metri lungo la riva sono ammessi trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che tali piante non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. Sono fatte salve le autorizzazioni d’uso secondo l’allegato 2.5 dell’ordinanza del 18 maggio 200513 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim); occorre tenere conto dell’articolo 6 LPAc.

2. Ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali14

Art. 100 cpv. 3bis

3bis

Se l’UFAG intende determinare l’impiego di un prodotto fitosanitario come misura per l’eradicazione o il contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale negli spazi vitali di cui all’allegato 2.5 capoverso 3bislettere a–d dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici15, decide con il consenso dell’UFAM.

3. Ordinanza del 19 maggio 201016 sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Art. 2 lett. a n. 7

Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC:

a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:

7. materiali e oggetti che non soddisfano i requisiti di cui all’allegato 1.16 numero 6.3.2 ORRPChim;

12 RS 814.201

13RS 814.81

14RS 916.20

15RS 814.81

16 RS 946.513.8