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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

2. in cui lo spazio riservato alle acque non è ancora stato delimitato: a partire dalla linea di sponda fino a tre metri dal ciglio della scarpata, misurati secondo le disposizioni del numero 1.1 capoverso 1 lettera e.

3terUn’autorizzazione di cui al capoverso 3bispuò essere rilasciata soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. l’ufficio federale competente ai sensi dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali7 (OSalV) ha stabilito l’impiego di prodotti fitosanitari come misura adeguata ai sensi dell’articolo 13 OSalV.

b. l’organismo da quarantena o l’organismo da quarantena potenziale è presente con grande probabilità nella zona interessata allo stadio di sviluppo da combattere.

c. l’impiego del prodotto fitosanitario non può essere sostituito da misure meno nocive per l’ambiente.

d. per il controllo si utilizza il prodotto fitosanitario che inquina meno l’ambiente.

e. per gli spazi vitali di cui al capoverso 3bislettere a e d occorre inoltre verificare se gli effetti dell’impiego del prodotto fitosanitario sugli obiettivi di protezione della zona interessata e i benefici ai fini dell’eliminazione o del contenimento dell’organismo da quarantena o dell’organismo da quarantena potenziale siano proporzionati tra loro.

Cpv. 3quater

Ex cpv. 3bis

N. 1.3

1.3 Obbligo di documentazione e comunicazione di dati

1Le persone che dispongono di un’autorizzazione di cui al numero 1.2 capoverso 3 o 3bisdevono, per ogni singolo impiego, documentare i dati di cui al capoverso 2 e comunicarli entro il 31 dicembre all’autorità competente.

2L’autorità competente presenta ogni anno all’UFAM un rapporto sull’impiego di prodotti fitosanitari di cui al numero 1.2 capoverso 3 e 3bisavvenuto l’anno precedente. Il rapporto va presentato all’UFAM entro il 28 febbraio e deve contenere i dati seguenti:

a. scopo del controllo e organismi da quarantena a esso soggetti o organismi da quarantena potenziali;

b. nome commerciale e numero dell’omologazione federale dei prodotti fitosanitari impiegati;

c. principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari impiegati e rispettiva concentrazione;

7 RS 916.20