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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 2.68 (art. 3)

Concimi

N. 1 cpv. 3

3Per agenti calcarei si intendono tutti gli ammendanti minerali basici naturali adatti al bosco secondo la PFC 2, in particolare la polvere di roccia dolomitica e le polveri di roccia silicea e basaltica.

N. 3.3.2 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 e cpv. 4

2In deroga al divieto di cui al numero 3.3.1 capoverso 5 e fatto salvo il numero 3.3.1 capoversi 1–4, l’utilizzazione di concimi nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine può essere autorizzata (art. 4–6) al di fuori di zone di protezione delle acque sotterranee per:

c. l’utilizzazione di agenti calcarei per rigenerare le funzioni del suolo e preservare la salute delle foreste su suoli profondamente acidificati.

3Dall’autorizzazione per l’uso di agenti calcarei di cui al capoverso 2 lettera c è escluso l’impiego nelle seguenti zone:

1. biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a della legge federale del 1° luglio 19669 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), compresa una zona cuscinetto sufficiente dal punto di vista ecologico;

2. biotopi d’importanza regionale e locale secondo l’articolo 18b LPN;

3. spazi vitali degni di protezione secondo l’articolo 18 capoverso 1bisLPN, nei quali sono presenti ambienti naturali degni di protezione secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 16 gennaio 199110 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN);

4. riserve forestali secondo l’articolo 20 capoverso 4 della legge forestale del 4 ottobre 199111 (LFo);

5. fitocenosi forestali molto acide;

6. zone designate come zone prioritarie per la biodiversità nelle prescrizioni cantonali di pianificazione e di gestione di cui all’articolo 20 capoverso 2 LFo.

8 Aggiornato dall’all. dell’O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6295), dall’all. 9 n. 1 dell’O del

23 ott. 2013 sui pagamenti diretti (RU 2013 4145), dall’all. n. 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4791) e dall’all. 5 dalla cifra II n. 3 dell’O del 1° nov. 2023 sui concimi, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 711).

9 RS 451

10 RS 451.1

11 RS 921.0