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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

d. all’impiego di schiume antincendio contenenti PFOA, PFCA C9–C14 o loro sostanze correlate per gli usi di cui ai capoversi 10 e 11 e fino alle date ivi specificate, se le schiume antincendio:

1. sono state immesse sul mercato legalmente,

2. sono contenute in contenitori ricaricabili di sistemi mobili o fissi, e

3. contengono tali sostanze solo come impurità inevitabili.

5Abrogato

10Il divieto di cui al numero 6.2.3 lettera b non si applica all’impiego di schiume antincendio negli estintori a schiuma: fino al 31 dicembre 2031

11Il divieto di cui al numero 6.2.3 lettera b non si applica all’impiego di schiume antincendio in applicazioni diverse dagli estintori a schiuma in caso di incidenti:

a. su ferrovie, strade e aeroporti civili in cui sono coinvolti liquidi infiammabili: fino al 31 dicembre 2027;

b. in aeroporti militari in cui sono coinvolti liquidi infiammabili: fino al 31 dicembre 2029;

c. in aziende e cisterne in cui sono coinvolti liquidi infiammabili: fino al 31 dicembre 2036.

12L’autorità cantonale competente per l’esecuzione della presente ordinanza può autorizzare, oltre il termine di cui al capoverso 11 lettera a, l’impiego di schiume antincendio in caso di incidenti in gallerie stradali e ferroviarie, a condizione che la schiuma estinguente sia interamente raccolta e smaltita correttamente.

13Il DATEC può prorogare il termine di cui al capoverso 11 lettera c. A tal fine tiene conto della disponibilità e dell’idoneità di alternative prive di fluoro, della disponibilità di personale specializzato necessario per la conversione e del rischio di danni alla popolazione e all’ambiente in caso di incidenti.

14Il divieto di cui al numero 6.3.2 non si applica all’immissione sul mercato di imballaggi e di materiali e oggetti immessi per la prima volta sul mercato entro il 31 dicembre 2027.