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Consultazione 2025/123: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2026 · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 2.5 (art. 3)

Prodotti fitosanitari

N. 1.2 cpv. 3, frase introduttiva e lett. e, cpv. 3bise cpv. 3ter

1.2 Deroghe

3Se nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine, non situato in una regione di cui al capoverso 3bis, non è possibile sostituire un determinato prodotto fitosanitario autorizzato con misure e prodotti fitosanitari meno inquinanti, l’autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d, un’autorizzazione secondo gli articoli 4‒6 per l’uso di tale prodotto fitosanitario:

e. per l’eliminazione o il contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale che mette in pericolo prevalentemente le colture agricole e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, a condizione che:

1. l’Ufficio federale dell’agricoltura abbia stabilito l’impiego di prodotti fitosanitari quale misura adeguata ai sensi dell’articolo 13 dell’ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali5 (OSalV), e

2. l’organismo da quarantena o l’organismo da quarantena potenziale sia presente con grande probabilità nel bosco allo stadio di sviluppo da combattere.

3bis

Per l’eliminazione o il contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale nei seguenti spazi vitali, l’autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettere a–c ed e e nel rispetto delle condizioni di cui al capoverso 3ter, un’autorizzazione secondo gli articoli 4–6 per l’uso di un prodotto fitosanitario autorizzato:

a. nelle regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali;

b. nei cariceti o nelle paludi, ad eccezione delle paludi d’importanza nazionale;

c. nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi;

d. nelle acque superficiali:

1. per le quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua secondo l’articolo 41a OPAc6 oppure, secondo l’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua: a partire dalla linea di sponda nella parte terrestre dello spazio riservato alle acque,

5 RS 916.20

6 RS 814.201