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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 108 Estensione materiale e temporale dell’autorizzazione

1L’autorizzazione è rilasciata a nome del richiedente; essa non è trasmissibile.

2Ha validità illimitata.

3In caso di cessazione dell’attività soggetta ad autorizzazione, occorre comunicarlo senza indugio all’autorità competente.

Art. 109 Revoca e sospensione

L’autorità competente può revocare o sospendere l’autorizzazione se:

a. le condizioni per il rilascio non sono o non sono più adempiute;

b. il titolare dell’autorizzazione non ottempera ai suoi obblighi od oneri;

c. lo esigono nuove informazioni sull’innocuità o sulle basi scientifiche.

Art. 110 Elenco dei titolari di un’autorizzazione e informazioni sulle

autorizzazioni

1L’autorità competente pubblica un elenco dei titolari di un’autorizzazione con la de- scrizione dell’attività autorizzata.

2Pubblica la decisione in merito al rilascio, alla revoca o alla sospensione di un’auto- rizzazione entro 30 giorni dal suo passaggio in giudicato.

Sezione 3: Obblighi del titolare di un’autorizzazione

Art. 111 Obblighi dei centri di trapianto

1I centri di trapianto devono pubblicare i risultati dei trapianti dell’anno civile prece- dente entro la fine di giugno e trasmetterli all’UFSP.

2I risultati devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:

a. il tipo e il numero di primi trapianti e di ritrapianti nonché i tassi di ritrapianto;

b. i tassi di sopravvivenza dei riceventi dopo un mese, dopo sei mesi e dopo dodici mesi, dopodiché annualmente;

c. i tassi di sopravvivenza degli organi dopo un mese, dopo sei mesi e dopo dodici mesi, dopodiché annualmente;

d. importanti conoscenze sugli effetti, come quelli collaterali, della terapia im- munosoppressiva;

e. fattori importanti che influiscono sul tasso di sopravvivenza degli organi e dei riceventi;

f. l’età e il sesso dei donatori e dei riceventi;