Progetto
Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 33Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Sezione 4: Notifiche
Art. 115 Notifica annuale
1Chi preleva o trapianta tessuti e cellule nonché i titolari di un’autorizzazione per la conservazione, l’importazione e l’esportazione di tessuti e cellule deve fornire all’UFSP, tramite il sistema per domande, autorizzazioni e notifiche «ARTx» ed entro la fine di aprile, i seguenti dati relativi all’anno civile precedente:
a. il tipo e il numero di tessuti prelevati;
b. il tipo di cellule prelevate e il numero di unità cellulari prelevate;
c. il numero di donatori di tessuti e cellule, suddivisi secondo il tipo di tessuti e di cellule prelevati;
d. il numero di tessuti e di unità cellulari preparati, suddividi secondo il tipo di tessuti e di cellule;
e. il numero di tessuti e di unità cellulari consegnati ad altre istituzioni in Sviz- zera, suddivisi secondo il tipo di tessuti e di cellule, nonché l’indicazione delle istituzioni alle quali il tessuto e le unità cellulari sono stati consegnati;
f. il numero di tessuti e di unità cellulari ricevuti da altre istituzioni in Svizzera, suddivisi secondo il tipo di tessuti e di cellule, nonché l’indicazione delle isti- tuzioni nelle quali il tessuto e le unità cellulari sono stati prelevati;
g. il tipo e il numero di tessuti trapiantati;
h. il tipo di cellule trapiantate e il numero di unità cellulari trapiantate;
i. il numero di persone cui sono stati trapianti tessuti e cellule, suddivise secondo il tipo di tessuti e di cellule trapiantati;
j. il numero di trapianti effettuati, suddivisi secondo il tipo di tessuti e di cellule trapiantati;
k. il tipo e il numero di tessuti e di cellule conservati alla fine dell’anno civile nonché il numero delle cellule in unità d’applicazione;
l. il numero di entrate e di uscite di tessuti e di unità cellulari conservati;
m. il tipo e il numero di tessuti e di unità cellulari importati ed esportati, con l’indicazione del Paese di provenienza o di destinazione.
2I titolari di un’autorizzazione per la conservazione di organi devono fornire all’UFSP, tramite ARTx ed entro la fine di aprile, i seguenti dati relativi all’anno civile precedente: il tipo, il numero e il luogo di conservazione.
3Chi preleva organi per la preparazione di tessuti e cellule destinati al trapianto deve fornire all’UFSP, tramite ARTx ed entro la fine di aprile, i seguenti dati relativi all’anno civile precedente:
a. il tipo e il numero di organi prelevati, con l’indicazione del tipo dei tessuti e delle cellule preparati;