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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

g. il numero di riceventi colpiti da malattie tumorali dopo il trapianto, il tipo di malattia tumorale e il tempo trascorso tra l’insorgere di tale malattia e il tra- pianto.

3L’UFSP può richiedere ai centri di trapianto i seguenti ulteriori dati sui risultati dei trapianti:

a. i dati rilevati dai centri nell’ambito di studi o registri nazionali e internazionali nonché le relative valutazioni;

b. i dati necessari per valutare la qualità dei trapianti.

4Il centro di trapianto che sospende temporaneamente o definitivamente un pro- gramma di trapianto deve:

a. informarne i pazienti interessati nonché il servizio nazionale di attribuzione;

b. adottare senza indugio le misure necessarie affinché i trapianti possano aver luogo in un altro centro se un paziente lo richiede.

5Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può definire i criteri di registrazione e di valutazione dei risultati dei trapianti.

Art. 112 Conservazione di campioni biologici

Il titolare di un’autorizzazione per la conservazione o il trapianto di organi, tessuti e cellule deve garantire che i campioni biologici del donatore possano essere sottoposti a test fino a due anni dopo il trapianto.

Art. 113 Importazione ed esportazione di organi, tessuti e cellule

Il titolare di un’autorizzazione per l’importazione o l’esportazione di organi, tessuti o cellule può importare gli stessi da un servizio estero o esportarli verso un servizio estero soltanto se quest’ultimo è autorizzato all’impiego di organi, tessuti e cellule in virtù della legislazione del Paese di provenienza o di destinazione.

Art. 114 Banche private di tessuti e cellule

Le banche private di tessuti e cellule devono informare adeguatamente i partner con- trattuali in merito alla loro offerta e alle loro prestazioni, in particolare per quanto concerne:

a. il luogo di conservazione e l’impiego dei tessuti e delle cellule conservati in caso di cessazione dell’attività di conservazione o di pagamenti arretrati;

b. le altre imprese coinvolte nel prelievo di tessuti e cellule;

c. il trattamento di dati personali, in particolare la garanzia della protezione e della sicurezza dei dati;

d. la garanzia della rintracciabilità secondo l’articolo 34 della legge sui trapianti;

e. l’utilità della conservazione dei tessuti e delle cellule per un successivo tra- pianto basandosi sulle raccomandazioni di organizzazioni specializzate nazio- nali e internazionali.