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Consultazione 2025/14: Modifica delle ordinanze relative alla legge sui trapianti · 58 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. il numero di donatori di organi, suddivisi secondo il tipo di tessuti e di cellule preparati;
c. il tipo e il numero di organi importati ed esportati, con l’indicazione del Paese di provenienza o di destinazione.
4I pancreas utilizzati per isolare isole di Langerhans destinate al trapianto allogenico non devono essere notificati.
5Sono esclusi dalla notifica annuale secondo il capoverso 1:
a. le isole di Langerhans per il trapianto allogenico attribuite secondo l’OAttO;
b. i tessuti e le cellule esclusi dall’obbligo d’autorizzazione secondo l’arti- colo 105.
Art. 116 Notifica di persone recatesi all’estero per un trapianto di organi
1Se una persona domiciliata in Svizzera si è recata all’estero per un trapianto di or- gani, il medico responsabile dei controlli medici notifica all’UFSP entro un anno dall’inizio di questi controlli le seguenti informazioni:
a. l’indicazione su quale organo è stato trapiantato e se tale organo funziona;
b. l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il Paese di domicilio e lo stato vitale del ricevente;
c. l’anno di nascita e il sesso del donatore;
d. l’indicazione se l’organo è stato prelevato da una persona vivente o deceduta;
e. in caso di donazione da parte di una persona vivente: la relazione tra il dona- tore e il ricevente;
f. le complicanze gravi insorte nel primo anno dal trapianto, in particolare le infezioni da agenti patogeni;
g. il mese e l’anno del trapianto;
h. il Paese in cui è stato effettuato il trapianto;
i. l’indicazione se il ricevente era iscritto nella lista d’attesa in Svizzera e, in caso affermativo, la data dell’iscrizione.
2L’UFSP analizza regolarmente i dati, pubblica l’analisi e la mette a disposizione dei centri di trapianto per l’informazione delle persone iscritte nella lista d’attesa.
3Può trasmettere regolarmente i dati in forma anonimizzata al Comitato per i trapianti di organi del Consiglio d’Europa.