Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 18 pagine
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ai sensi dell'articolo 20a capoverso 1 o verificare che le persone giuridiche adempiano i requisiti di cui all'articolo 20b capoverso 1 dell'ordinanza sulla sorveglianza della cor- rispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)6 (lett. b), o una prova elettronica dell'identità (ad es. una futura E-ID) (lett. c). La Posta può delegare a terzi la verifica dell'identità della persona. La PostCom determina quali prove elettroni- che dell'identità possono essere utilizzate per identificare gli utenti (cpv. 3).
Chi utilizza l’interfaccia utente deve aprire un conto utente presso la Posta (cpv. 4). Questa disposizione garantisce che i dati personali possano essere cancellati insieme al conto utente (cfr. art. 35f cpv. 2 lett. d e c OPO).
La procedura di autenticazione per l'accesso all'interfaccia utente deve essere con- forme all'attuale stato della tecnica (cpv. 5). La Posta deve bloccare l'accesso al si- stema di recapito ibrido alle persone che hanno utilizzato l'identità di una persona ine- sistente o che non ha precedentemente acconsentito all'utilizzo del sistema di recapito ibrido (cpv. 6). Queste disposizioni mirano a garantire che gli utenti possano partire dal principio che un invio elettronico provenga effettivamente dal mittente specificato.
Art. 35f Protezione e sicurezza dei dati
Nel trattamento dei dati, la Posta deve attenersi ai principi generali della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. Autorità, aziende e privati devono poter tra- smettere senza esitazione dati personali degni di particolare protezione e altri contenuti sensibili attraverso il sistema di recapito ibrido. La protezione e la sicurezza dei dati devono quindi essere garantite a un livello elevato. I dati devono essere conservati e trattati in Svizzera in conformità con il diritto svizzero (cpv. 1). Questa disposizione sta- bilisce che l'infrastruttura tecnica (ad es. server, centri dati) deve essere fisicamente ubicata in Svizzera e che alla piattaforma o ai dati si applica esclusivamente il diritto svizzero. I terzi cui è dato l'accesso ai dati non devono per forza essere assoggettati al diritto svizzero e possono avere sede o domicilio all'estero. Mediante procedure con- formi all'attuale stato della tecnica (ad es. criptaggio e key management) e misure or- ganizzative (cfr. art. 35f cpv. 2 lett. b e cpv. 3 OPO), la Posta deve impedire l'accesso di terzi alle informazioni e ai dati personali, come il contenuto degli invii elettronici. I dipendenti della Posta e i terzi coinvolti sono soggetti al segreto postale e delle teleco- municazioni. Possono visualizzare il contenuto degli invii elettronici solo in casi ecce- zionali, in particolare se la crittografia deve essere temporaneamente annullata allo scopo di produrre l'invio di posta fisica per il recapito tramite il canale ibrido. Di norma, solo i mittenti e i destinatari possono visualizzare il contenuto di un invio elettronico. La Posta può trattare dati personali e dati di persone giuridiche solo nella misura in cui ciò è necessario per la fornitura dei servizi del sistema di recapito ibrido (cpv. 2). Non può divulgare i dati menzionati.
La Posta deve assicurare la protezione e la sicurezza dei dati applicando le seguenti misure (cpv. 3): deve salvare ed elaborare i dati del sistema di recapito ibrido in maniera separata rispetto ad altri insiemi di dati (lett. a). La disposizione mira a garantire che i dati di contenuto e quelli marginali siano logicamente tenuti separati da altri dati. In questo modo è possibile impedire l’accesso ai dati da parte di persone o applicazioni che non hanno un legame con il servizio universale e contenere così i rischi in termini di protezione e sicurezza dei dati. L'isolamento dei dati ha anche lo scopo di limitare le dipendenze tecniche tra il servizio universale e le prestazioni fornite dalla Posta al di fuori del servizio universale, rafforzando così la resilienza del sistema di recapito ibrido.