Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 18 pagine
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Inoltre, la separazione dei dati rende più difficile un uso discriminatorio delle informa- zioni del servizio universale a scopi concorrenziali. E per il salvataggio e il trasferimento dei dati la Posta deve utilizzare metodi di criptaggio conformi all’attuale stato della tec- nica (lett. b). In aggiunta, il sistema di recapito ibrido deve essere in grado di comuni- care con le autorità federali in conformità con gli standard tecnici dell'Amministrazione federale in materia di trasferimento sicuro (lett. c). Questa disposizione è un prerequi- sito affinché le unità amministrative federali possano o siano autorizzate a inviare e ricevere invii elettronici. Dopo la chiusura di un conto utente, la Posta deve anche di- struggere tutti i dati non necessari alla fornitura di servizi postali fisici, il tutto nel rispetto dei termini legali (lett. d). Deve poi sopprimere un conto utente se l'utente titolare non vi accede da più di due anni (lett. e). La Posta deve avvisare in merito alla soppressione imminente. Lo scopo delle ultime due disposizioni (lett. d ed e) è quello di garantire che non vengano conservati dati non più necessari per il funzionamento del sistema di re- capito ibrido. Ciò è in linea con i principi di minimizzazione ed evitamento dei dati.
La vigilanza in materia di protezione dei dati sul sistema di recapito ibrido spetta in linea di principio all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). In qualità di autorità di vigilanza competente, la PostCom vigila sul rispetto del mandato legale della Posta di fornire il servizio universale mediante un sistema di recapito ibrido. In questo ruolo, definisce le prescrizioni tecniche e amministrative (PTA) in materia di protezione e sicurezza dei dati che vanno oltre i requisiti della legislazione generale sulla protezione dei dati e ne verifica regolarmente il rispetto. Definisce le prescrizioni tecniche e amministrative che il sistema di recapito ibrido della Posta deve soddisfare, interfaccia utente e interfaccia di programmazione compresi (cpv. 4). La Posta defini- sce per iscritto le misure organizzative e tecniche contro il trattamento non autorizzato dei dati e tiene automaticamente traccia dell'ispezione e del trattamento dei dati (cpv. 5). Con il sistema di recapito ibrido sono trattati su vasta scala dati personali degni di particolare protezione. Ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)7, la Posta è pertanto tenuta a stabilire un regolamento per i trattamenti auto- matizzati. Il regolamento definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai soggetti coinvolti nello sviluppo e nell'elaborazione dei dati del sistema di recapito ibrido per garantire che il trattamento dei dati da parte della Posta sia conforme alle norme sulla protezione dei dati. Ai sensi dell'articolo 4 OPDa, la Posta deve inoltre verbalizzare almeno la registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione e distru- zione dei dati.
La Posta impiega un sistema a prova di rischio per riconoscere e gestire gli incidenti legati alla sicurezza. Segnala alla PostCom gli incidenti relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati classificati come rilevanti per la sicurezza (cpv. 6). L'obbligo di se- gnalazione ha lo scopo di consentire alla PostCom di risalire alle cause degli incidenti di sicurezza e di obbligare la Posta ad apportare correzioni alle misure di sicurezza modificando le PTA. I rapporti della Posta alla PostCom non contengono dati personali. Le competenze dell'IFPDT o di altre autorità in materia di protezione e sicurezza dei dati non sono né limitate né ampliate dall'OPO. La PostCom può rivolgersi a terzi per l'elaborazione delle PTA o dei metodi di controllo e per altre attività di vigilanza, in par- ticolare certificazioni o audit.