Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 29 cpv. 1 lett. e

La Posta è tenuta per legge ad assicurare il servizio universale attraverso i servizi po- stali. Nell'ambito del servizio postale universale, dovrà ora gestire un sistema di reca- pito ibrido che le consenta di offrire il trasporto di invii elettronici in Svizzera (lett. e). Può trasferire l'adempimento di tale obbligo a un'altra società del gruppo Posta, ma l'obbligo di fornire il servizio universale in sé non è trasferibile. In qualità di società madre, la Posta deve garantire che le società del gruppo Posta adempiano debita- mente agli obblighi loro assegnati. Anche terzi possono essere coinvolti nella fornitura del servizio universale per conto della Posta o delle società del gruppo Posta. In ogni caso, la Posta è responsabile nei confronti della Confederazione in quanto commit- tente e della PostCom in quanto autorità di vigilanza.

Le disposizioni sul sistema di recapito ibrido sono inserite nella nuova Sezione 1a: Si- stema di recapito ibrido.

Art. 35a Prestazioni

Questo articolo regolamenta in modo definitivo la portata del sistema di recapito ibrido come parte integrante del servizio postale universale. La Posta deve fornire i servizi di cui all'articolo 35a OPO a tutte le persone fisiche e giuridiche con domicilio, sede o stabile organizzazione in Svizzera. Può concedere ad altre persone, in particolare ai cittadini svizzeri residenti all'estero, l'accesso al sistema di recapito ibrido. La Posta è fondamentalmente soggetta a un obbligo di contrarre. In casi giustificati, ad esempio se è minacciata da gravi danni legali e di reputazione, può vietare a determinate per- sone di accedere, in generale, al sistema di recapito ibrido ai sensi dell'articolo 13 ca- poverso 2 LPO. Può anche rifiutare il trasporto di invii elettronici ai sensi dell'articolo 35 OPO, in particolare se contengono contenuti immorali o illeciti. Nelle sue condizioni generali, la Posta specifica quali contenuti sono esclusi dal trasporto tramite il sistema di recapito ibrido.

Quest'ultimo è costituito da varie componenti tecniche e servizi che vengono riassunti sotto il termine prestazioni. La Posta deve garantire le seguenti prestazioni:

− creare le basi per un sistema di recapito ibrido allestendo e gestendo una piattaforma per l’accettazione, lo smistamento, il recapito e il salvataggio temporaneo di invii elet- tronici (lett. a). Ciò include l’allestimento e l’esercizio dell’infrastruttura tecnica appro- priata (hardware e software). Su tale base la Posta deve fornire i servizi veri e propri, ossia l’accettazione, lo smistamento, la distribuzione e il salvataggio temporaneo de- gli invii elettronici.

− Consente l'accesso al sistema di recapito ibrido (lett. b). La Posta deve consentire agli utenti di inviare e richiamare gli invii elettronici ricevuti e spediti, a tal fine è tenuta a fornire due opzioni di accesso:

- un'interfaccia utente che consente, in particolare ai privati, di trasmettere e rice- vere singoli invii elettronici.

- almeno un'interfaccia tecnica tesa a collegare applicazioni specializzate al si- stema di recapito ibrido. Questa opzione di accesso sarà scelta prevalente- mente da aziende e autorità pubbliche per inviare, ricevere e recuperare invii elettronici in o da applicazioni specializzate (ad es. software ERP o CRM). Tra- mite queste interfacce la Posta prende in consegna sia invii elettronici singoli che di massa.