Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 18 pagine

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− L'invio elettronico viene recapitato tramite il canale elettronico o ibrido (lett. c). In

caso di recapito tramite il canale elettronico, l'invio elettronico viene trasmesso al destinatario attraverso la piattaforma della Posta. L'interfaccia utente o l'interfaccia di programmazione permettono di accedere agli invii elettronici ricevuti. In caso di recapito tramite il canale ibrido, la Posta trasforma gli invii elettronici in lettere o pacchi indirizzati al destinatario interessato e li inoltra come invii postali (fisici) ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 lettere a o b OPO. In linea di principio, ogni invio elettronico deve teoricamente poter essere recapitato anche attraverso il canale ibrido. In caso contrario, non si tratta di un invio elettronico ai sensi dell'articolo 1 lettera i OPO e non può quindi essere accettato dalla Posta nel quadro del servizio universale. Questa disposizione garantisce uno stretto legame tra il sistema di re- capito ibrido e i servizi postali fisici da fornire come parte del servizio universale.

− La Posta deve eseguire tutte le operazioni necessarie per trasformare un invio elet-

tronico in una lettera o un pacco ai sensi dell'articolo 2 lettera c o d LPO (lett. d). Questo include la stampa del contenuto dell'invio elettronico, l'imbustamento o l’im- ballaggio, l'affrancatura e l'invio come lettera o pacco.

− La Posta informa il destinatario immediatamente dopo il recapito di un invio elettro-

nico ad egli indirizzato (lett. e). La notifica può essere inviata su un telefono cellu- lare, ad esempio tramite SMS, e-mail o messaggio push. Lo scopo di questa dispo- sizione è garantire che gli utenti non debbano accedere ogni giorno alla loro inter- faccia utente per verificare se hanno ricevuto un invio elettronico.

− La Posta assicura lo scambio di atti giuridici per via elettronica con le autorità

(lett. f). Gli invii elettronici devono poter essere inviati a una piattaforma di distribu- zione riconosciuta ai sensi dell'ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e falli- mento (OCE-PCPE)4, ovvero IncaMail (Posta Svizzera) o PrivaSphere. In relazione allo scambio di atti giuridici per via elettronica con le autorità, gli invii sono conside- rati invii elettronici anche se non possono essere recapitati tramite il canale ibrido (cfr. art. 1 lett. i OPO).

− La verifica dell'identità del mittente e del destinatario è fondamentale per la fiducia

nel sistema di recapito ibrido. Gli utenti devono identificarsi e autenticarsi presso la Posta (lett. g) prima di poter accedere al sistema di recapito ibrido. La Posta deve garantire l'identificazione (ad es. mediante presentazione di un documento ufficiale o di una prova elettronica di identità come la futura identità elettronica statale, E-ID) e l'autenticazione (ad es. login tramite un conto utente).

Art. 35b Recapito tramite il canale elettronico

L'articolo 35b OPO disciplina il recapito tramite il canale elettronico. Per il recapito di un invio elettronico tramite il canale elettronico è necessario l'espresso consenso del destinatario (cpv. 1). Il consenso deve essere dato volontariamente ed espressamente a seguito di un'informazione attiva e chiara da parte della Posta (consenso opt-in). In particolare, la Posta non può presumere il consenso solo perché il destinatario non si è espressamente opposto (consenso opt-out). Il consenso riguarda il recapito attra- verso il canale elettronico in generale e non i singoli mittenti. Il destinatario può revo- care il consenso in ogni momento senza indicarne i motivi. La disposizione garantisce

4 RS 272.1