Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 18 pagine

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causa dei diversi livelli di protezione, sono ipotizzabili scenari in cui la Posta agisce in modo formalmente corretto ai sensi della legge sulla protezione dei dati, ma allo stesso tempo agisce in modo contrario al significato e allo scopo dell'articolo 35f OPO. In tal caso, la PostCom dovrebbe poter vietare alla Posta di combinare i servizi.

Art. 35i Emolumenti e tassa di vigilanza

Sono disciplinati gli emolumenti e la tassa di vigilanza che la PostCom può riscuotere nell'ambito della vigilanza sul sistema di recapito ibrido. La PostCom riscuote tasse a copertura dei costi per le prestazioni e decisioni in relazione all’accesso non discrimi- natorio (cpv. 1). Ai sensi dell'articolo 78 capoverso 1 OPO, per coprire i costi di vigilanza generali non coperti dalle entrate provenienti dagli emolumenti, la PostCom riscuote ogni anno una tassa di vigilanza. Questa è calcolata in funzione della cifra d'affari an- nua e del volume delle singole prestazioni postali (art. 59 cpv. 2 lett. a OPO) ed è applicata proporzionalmente alla cifra d'affari a tutti i fornitori registrati con procedura ordinaria. Questa disposizione non può essere applicata alla compensazione dei costi inerenti alla vigilanza sul sistema di recapito ibrido. Tali costi sono generati esclusiva- mente dalla Posta e devono quindi essere sostenuti solo da essa (cpv. 2).

Art. 47 cpv. 2 e 8

La modifica del capoverso 2 obbliga la Posta a stabilire i prezzi per gli invii elettronici in modo analogo a quelli per gli invii postali ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 lettera a OPO, indipendentemente dalle distanze e in base a principi unitari. L'articolo 47 capo- verso 1 OPO si applica anche al servizio universale con un sistema di recapito elettro- nico. La Posta deve stabilire i prezzi in base a principi economici considerando il finan- ziamento del servizio universale. Queste disposizioni si applicano anche all'accesso non discriminatorio (si vedano le spiegazioni sull'art. 35g OPO). In particolare, la Posta non è obbligata a offrire servizi a prezzi che non coprono i costi. La Posta può stabilire prezzi diversi per la distribuzione di invii elettronici attraverso il canale elettronico ri- spetto a quella attraverso il canale ibrido. La distribuzione di un invio attraverso il canale ibrido comprende servizi a monte come la stampa del contenuto e l'imbustamento o l'imballaggio. La Posta non è quindi tenuta ad applicare gli stessi prezzi di quelli relativi alla consegna fisica degli invii.

La Posta deve trasportare gratuitamente gli invii elettronici recanti la dicitura "ceco- grammi" (cpv. 8). Lo scopo della disposizione è quello di evitare che, allo scopo di risparmiare sui costi, gli invii per i non vedenti vengano spediti come invii postali ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 lettera a OPO (lettere o pacchi fisici) anziché come invii elettronici. Le persone ipovedenti o non vedenti spesso dispongono di software o hardware specifici che rendono i contenuti digitali accessibili a livello acustico o tattile (ad es. funzione di lettura ad alta voce, screen reader). Per essere trasportati gratuita- mente, gli invii elettronici devono essere consegnati da, o indirizzati a, persone ipove- denti o non vedenti o dalle loro organizzazioni (cpv. a) e il contenuto non deve perse- guire scopi di comunicazione commerciale (cpv. b).

Art. 60 cpv. 1 lett. e

La PostCom veglia affinché la Posta adempia il suo mandato legale nel settore del servizio postale universale. Svolge quindi la sua funzione di autorità di vigilanza anche per quanto riguarda il sistema di recapito ibrido. Pertanto, la Posta deve dimostrare alla PostCom di adempiere all'obbligo di servizio universale in conformità alla legge e all'or- dinanza. La modifica dell'articolo 60 capoverso 1 OPO estende gli obblighi della