Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 18 pagine
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bloccato (lett. a). In secondo luogo, la possibilità di notificare al mittente (ad es. pre- mendo un pulsante nell'interfaccia utente) che il destinatario non desidera ricevere ul- teriori invii elettronici con contenuti simili. La Posta deve mettere a disposizione solo le funzionalità tecniche. Non deve verificare il contenuto dell’invio elettronico e non è re- sponsabile per il modo in cui il mittente reagisce alla notifica (lett. b).
Il blocco di un mittente ai sensi del capoverso 7 non trova applicazione nel campo degli invii elettronici in relazione allo scambio di atti giuridici per via elettronica (cpv. 8). Ciò non impedisce la trasmissione di invii elettronici di cui all’articolo 35a lettera f OPO.
Art. 35c Recapito tramite il canale ibrido
Ai destinatari che non hanno dato il loro consenso al recapito elettronico, che lo hanno revocato o che hanno bloccato il mittente in questione (cfr. art. 35b cpv. 7 lett. a OPO), la Posta consegna gli invii elettronici attraverso il canale ibrido (cpv. 1). A tal fine pro- cede secondo l'articolo 35a lettera d OPO (cpv. 2). Ciò include la stampa, l'imbusta- mento o l'imballaggio, l'affrancatura e la consegna del contenuto di un invio elettronico come lettera o pacco ai sensi dell'articolo 2 lettere c o d LPO. In linea di principio, tutti gli invii elettronici devono poter essere recapitati anche attraverso il canale ibrido. Ciò non si applica agli invii elettronici in relazione a negozi giuridici elettronici ai sensi dell'articolo 35a lettera f OPO (cpv. 3).
Per il recapito di invii elettronici tramite il canale ibrido si applicano le scadenze seguenti (cpv. 4): se il mittente di un invio elettronico spedisce quest'ultimo in un giorno lavora- tivo, lo stesso giorno la Posta produce le lettere o i pacchi e vi attribuisce la classe di affrancatura selezionata (lett. a). Negli altri giorni, le lettere o i pacchi sono prodotti e inviati il primo giorno lavorativo successivo al giorno della presa in consegna dell'invio elettronico (lett. b). Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 7 OPO, i giorni feriali e di conse- gna sono dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi ordinari. Nelle sue condizioni com- merciali generali (CCG), la Posta indica un orario entro il quale, al più tardi, l'invio elet- tronico deve essere consegnato dal mittente, in modo da poter produrre e spedire la lettera o il pacco il giorno stesso, conformemente alla lettera a (termine di consegna). Il termine di consegna fissato dalla Posta deve consentire un utilizzo ragionevole del canale ibrido per l'invio di lettere o pacchi (invii singoli). In particolare, la Posta non può di fatto impedire il trasporto delle lettere o dei pacchi nel rispetto dei tempi di consegna previsti dall'articolo 29 capoverso 1 lettera a OPO imponendo un termine di consegna troppo corto.
Art. 35d Interfaccia utente
L'interfaccia utente del sistema di recapito ibrido deve essere accessibile e utilizzabile tramite tecnologie comuni. Si mira così a garantire che la popolazione possa accedere al sistema di recapito ibrido tramite apparecchi terminali (ad es. telefoni cellulari, com- puter), sistemi operativi, browser e velocità di trasmissione dati correnti. La Posta non è tuttavia tenuta a garantire l'usabilità dell'interfaccia utente con tecnologie rare o ob- solete.
Art. 35e Identificazione e autenticazione
Gli utenti del sistema di recapito ibrido, ossia i mittenti e i destinatari, devono identifi- carsi e autenticarsi presso la Posta (cpv. 1). Per l'identificazione delle persone la Posta può chiedere la convalida tramite lettera dell’indirizzo di una persona fisica (lett. a), la presentazione di un documento (ad es. passaporto o carta d'identità per stranieri)