Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/17: Revisione parziale dell'Ordinanza sulla posta (OPO) · 18 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

acquisti via Internet. Sono fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 45 OPO. Se vi sono motivi che non giustificano un rifiuto totale dell'obbligo di offrire un conto, sulla base dell'articolo 45 OPO PostFinance può anche escludere una persona dall'utilizzo dei due servizi parziali in questione, ad esempio dall’accesso al traffico dei pagamenti digitale.

In conformità con il concetto di neutralità della forma del mandato di servizio universale nel traffico dei pagamenti, a PostFinance non va prescritto con quale prodotto o tecnologia debba fornire le due prestazioni. Ad esempio, vi sono già due diverse tecnologie per l'utilizzo in modalità e-finance di PostFinance nelle operazioni di pagamento digitale: la versione desktop e la versione app. La varietà di tecnologie e quindi le preferenze dei clienti continueranno ad aumentare in futuro, in linea con le possibilità tecniche, e cambieranno probabilmente anche le esigenze.

L'obbligo della Posta di offrire un conto si riferisce quindi esclusivamente all'accesso al contenuto esteso dell'obbligo di offrire un conto e ai requisiti ad esso associati, tra cui un mezzo di pagamento online comune e ampiamente impiegato sul mercato . Con "online" si intende che i pagamenti possono essere effettuati via Internet. Il mezzo di pagamento online deve essere utilizzabile per pagare gli acquisti effettuati su Internet. Non sono comprese le transazioni effettuate tramite una specifica applicazione bancaria online, un'applicazione di pagamento o un'applicazione per la vendita al dettaglio. Spetta a PostFinance decidere con quale offerta soddisfare i nuovi requisiti o quale prodotto assegnare al servizio universale (art. 55 OPO). Può trattarsi di un prodotto offerto da PostFinance stessa o in collaborazione con terzi. Non vi è quindi alcun diritto a un prodotto specifico o a un marchio specifico (ad es. Mastercard). Le carte di credito non rientrano in questo diritto. A causa del divieto di concedere crediti imposto a PostFinance (art. 3 cpv. 3 Legge sull'organizzazione della Posta9), essa non può offrire una carta di credito. I requisiti per l'accesso alle operazioni di pagamento digitali si limitano a consentire il traffico di pagamento via Internet, indipendentemente dal luogo o dagli orari di apertura. PostFinance può offrire questo accesso ad esempio tramite siti web o portali (e-banking) o applicazioni specifiche (mobile/M-banking).

Tuttavia, dalle due estensioni non si può ricavare alcun diritto a una transazione specifica né garanzia che il pagamento avrà successo. In questo caso PostFinance dipende dalla collaborazione tra diversi attori, in alcuni casi stranieri. PostFinance non può nemmeno influire sul fatto che il cliente abbia un buon accesso alle operazioni di pagamento online, ad esempio, ciò dipende infatti dall'hardware e dall'accesso a Internet di ogni singolo cliente. Inoltre, PostFinance non può influire sul fatto che la funzione di pagamento online da essa fornita sia effettivamente implementata o meno in un gran numero di negozi online svizzeri, può proporre soluzioni, ma non può obbligare nessuno ad applicarle.

Art. 44 cpv. 1ter

Nell'emanazione dell'OPO nel 2012, nei trasferimenti, il legislatore ha tenuto conto dell'attuale ordine di pagamento su carta (art. 43 cpv. 1 lett. b) che non ha alcun collegamento con i punti di accesso della rete degli uffici postali e delle agenzie ed è quindi indipendente dal luogo. Allora, il legislatore è probabilmente partito dal presupposto che gli ordini di pagamento cartacei sarebbero stati un giorno sostituiti dai trasferimenti elettronici. Di conseguenza, l'attuale articolo 43 capoverso 1 lettera b OPO è concepito in modo tale da non sottostare ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo

9 SR 783.1