Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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La base giuridica formale per l’allestimento e la gestione delle banche dati a livello federale è rappresentata dal titolo 28 del Codice degli Stati Uniti («U.S. Code», U.S.C.) paragrafo 534, che obbliga il Procuratore generale degli USA e l’FBI ad allestire un sistema centrale per consentire alle autorità di perseguimento penale lo scambio di informazioni rilevanti in materia di diritto penale. Secondo il paragrafo 534, il DOJ è tenuto a raccogliere, salvare e divulgare informazioni per l’identificazione di persone e a condividerle con le autorità federali, statali e locali. Il trattamento di dati personali all’interno di banche dati federali (compresa la sicurezza dei dati, i controlli di accesso e la finalità) è retto dal titolo 5 U.S.C. paragrafo 552a («Privacy Act of 1974»), mentre il trattamento di informazioni correlate alla criminalità è disciplinato dal Codice dei regolamenti federali («Code of Federal Regulations 28 part 20».

Oltre a NCIC vi sono ad esempio la divisione dei Servizi di informazione della giustizia penale («Criminal Justice Information Services», CJIS) e l’«Integrated Automated Fingerprint Identification System» (IAFIS), un sistema nazionale automatico delle impronte digitali e del casellario giudiziale gestito dall’FBI. Le autorità federali, statali e locali alimentano il sistema su base volontaria. Le autorità di perseguimento penale possono inoltrare una richiesta per una ricerca in IAFIS. Trova applicazione il principio «need- to-know».

Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 sono stati creati i «Fusion Center» e le JTTF al fine di ottimizzare lo scambio di informazioni tra autorità federali quali FBI, DHS, DOJ e le autorità di polizia statali e comunali. La base giuridica per i «Fusion Center» è costituita dal titolo 6 U.S.C 124h («Department of Homeland Security State, Local, and Regional Fusion Center Initiative»). Questi organismi sono diretti dagli Stati federati e servono prevalentemente allo scambio a livello statale e comunale al fine di riunire informazioni e risorse provenienti da diversi enti nelle rispettive indagini.

Le richieste tra autorità federali sono trattate tramite procedure formali di assistenza amministrativa («information sharing agreement»). I dati possono essere trasmessi unicamente per lo scopo per il quale sono stati rilevati. Solitamente, le autorità mantengono la sovranità sui propri dati.

Gli Stati federati e le autorità di polizia locali hanno anche accesso alle informazioni di NCIC, integrato a sua volta dalla rete nazionale delle telecomunicazioni di polizia («National Law Enforcement Telecommunication System», NLETS). A differenza di banche dati quali NCIC, NLETS non è un archivio centrale, bensì una rete di comunicazione sicura che trasmette le richieste tra servizi autorizzati. L’attenzione è posta sullo scambio di dati tra Stati federati, nonché tra Stati federati e autorità federali, in particolare l’FBI. I dati effettivi rimangono sempre presso le rispettive autorità di origine, come l’Ufficio della motorizzazione civile («Department of Motor Vehicles») o i corpi di polizia statali. Tra i contenuti trasmessi tramite NLETS rientrano i dati relativi alla registrazione dei veicoli e alle licenze di condurre, informazioni sui precedenti penali, dati di Interpol e comunicazioni formulate liberamente tra autorità di perseguimento penale. NLETS e NCIC non poggiano sulla medesima base giuridica. NLETS non è un’autorità statale, ma un’organizzazione privata di pubblica utilità. Non esiste una legge federale che obblighi gli Stati federati a scambiare informazioni tra loro, poiché lo scambio di dati avviene su base facoltativa.