Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine

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ogni autorità può ottenere tutti i dati contenuti nei sistemi ai quali ha accesso conformemente al diritto federale e che sono necessari per l’adempimento dei suoi compiti. Di conseguenza, per sapere quali dati una determinata autorità può consultare, è necessario rifarsi alle disposizioni concernenti i singoli sistemi. Queste ultime disciplinano a quali sistemi tale autorità ha accesso e per l’adempimento di quali compiti

Si è inoltre rinunciato a elencare i dati che potrebbero essere accessibili attraverso i vari sistemi. Infatti, la competenza di collegare nuovi sistemi deve essere delegata al Consiglio federale (art. 17c cpv. 3). È quindi possibile che in futuro vengano collegati sistemi che non esistono ancora e che contengono nuovi dati. In tal caso, in occasione di ogni nuovo collegamento sarebbe necessario modificare la legge per garantire che l’elenco dei dati accessibili continui a essere esaustivo.

Cpv. 2

La piattaforma di consultazione di polizia consente di ricercare persone od oggetti per i quali sono registrati dati nei sistemi federali o cantonali. Sarà possibile effettuare ricerche utilizzando in particolare i dati personali relativi a una persona, i suoi dati biometrici, i modi operandi.

Cpv. 3

Conformemente al capoverso 2, le informazioni relative alle contravvenzioni possono essere visualizzate, ma in modo rigorosamente limitato al fine di rispettare il principio di proporzionalità. In concreto, in caso di contravvenzioni è consentito visualizzare solo la loro avvenuta registrazione e il sistema d’informazione in cui sono registrate. È prevista tuttavia un’eccezione per il reato delle vie di fatto reiterate secondo l’articolo 126 capoverso 2 CP, per il quale è possibile divulgare tutte le informazioni. Tale eccezione è giustificata dalla necessità di rafforzare e rendere più efficace la protezione delle vittime attuali e future di violenza domestica. La piattaforma di consultazione di polizia dovrebbe quindi consentire di fornire un prezioso contribuito alla prevenzione e al perseguimento della violenza domestica. Informazioni più dettagliate relative ai casi di contravvenzioni registrati vanno pertanto raccolte tramite il canale dell’assistenza amministrativa. Ciò significa che è necessario presentare una domanda motivata al responsabile del sistema d’informazione in questione, il quale deciderà se, nel caso specifico, può trasmettere le informazioni supplementari all’autorità richiedente.

Art. 18

Il presente articolo è stato integralmente trasferito nell’articolo 15b ed è pertanto abrogato.

4.3 Commenti alla modifica di altri atti normativi

Adeguamento del titolo della legge

Nelle seguenti leggi contenenti un rimando alla LSIP, quest’ultima è citata usando il seguente titolo «legge federale sui sistemi d’informazione di polizia»:

- legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120);

- legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (RS 121);