Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/49: Revisione parziale della Costituzione federale e modifica della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione · 46 pagine
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Cpv. 5
Affinché la piattaforma di consultazione di polizia possa adempiere pienamente al suo scopo, i Cantoni devono essere tenuti a collegare i loro sistemi d’informazione di polizia alla piattaforma. Il collegamento non è quindi facoltativo, dato che solo con il collegamento dei sistemi d’informazione di polizia cantonali è possibile attuare in toto la mozione Eichenberger-Walther 18.3592 Scambio di dati di polizia su scala nazionale. Il presupposto per l’entrata in vigore della presente disposizione è la creazione di una nuova competenza federale.
L’obbligo dei Cantoni di collegare alla piattaforma di consultazione di polizia i loro sistemi d’informazione correlati alla sicurezza interna mira a garantire che la piattaforma possa svolgere la funzione di coordinamento nazionale di polizia.
Art. 17d Uso della piattaforma di consultazione di polizia
Il presente articolo menziona alle lettere a–t i compiti per i quali è consentito utilizzare la piattaforma di consultazione di polizia e le autorità autorizzate a effettuare le consultazioni. Questa disposizione disciplina esclusivamente i diritti d’accesso delle competenti autorità federali e cantonali ai sistemi d’informazione cantonali. I diritti d’accesso ai diversi sistemi federali collegati derivano infatti direttamente dal diritto federale e dalle disposizioni specifiche di ciascun sistema. A tale riguardo, va osservato che alcuni compiti di cui all’articolo 17d possono essere adempiuti da più di un’autorità. Ad esempio, i controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen, che sono eseguiti esclusivamente presso gli aeroporti internazionali, possono essere un compito sia dell’UDSC sia della polizia cantonale. Anche i controlli di persone in Svizzera sono di competenza di diverse autorità. Possono essere infatti eseguiti da UDSC, polizie cantonali e comunali, Polizia giudiziaria federale o SFS, se ciò è necessario per l’adempimento di un loro compito legale. È fondamentale che la consultazione di informazioni tramite la piattaforma di consultazione di polizia sia sempre finalizzata esclusivamente all’adempimento di un compito legale. Va osservato che tale compito legale non deve essere necessariamente un compito di polizia. Infatti, l’accesso può essere concesso anche alle autorità preposte al perseguimento penale o alla tutela della sicurezza interna (art. 3 cpv. 1 LSIP). Ad esempio, la SEM adempie un compito di tutela della sicurezza interna conformemente all’articolo 98d LStrI (accesso previsto dalla lett. p AP-LSIP).
L’IFPDT ritiene che la necessità di autorizzare l’accesso di singole autorità federali ai sistemi di polizia cantonali non sia ancora sufficientemente motivata. fedpol elaborerà i requisiti qualitativi e quantitativi per gli accessi previsti nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD) e li illustrerà nel messaggio.
Art. 17e Dati che possono essere consultati
Cpv. 1
Affinché possa adempiere efficacemente al suo scopo, la piattaforma di consultazione di polizia deve consentire alle autorità federali e cantonali competenti di accedere a tutti i dati contenuti nei sistemi collegati e necessari all’esecuzione dei loro com piti.
La piattaforma non prevede alcuna limitazione all’accesso online alle informazioni, ad eccezione di quella prevista al capoverso 3 concernente le contravvenzioni. Pertanto,