Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine

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disciplinerà la lotta contro tali organismi su superfici occupate da grandi infrastrutture (strade nazionali, impianti ferroviari e militari nonché aeroporti), la cui costruzione è autorizzata dalla Confederazione, che è altresì responsabile dell’esecuzione del diritto in materia ambientale (art. 29f cpv. 3 lett. b AP-LPAmb).

Il punto essenziale dell’avamprogetto è il nuovo articolo 29fbiscapoverso 1 AP-

LPAmb, in base al quale i Cantoni sono autorizzati a disciplinare misure di lotta contro gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo e misure contro la loro ulteriore diffusione involontaria. In questo ambito circoscritto, si crea così un’eccezione all’articolo 65 capoverso 2 LPAmb, che nella vigente versione della legge vieta ai Cantoni di emanare nuove disposizioni concernenti l’utilizzazione di organismi.

Ai sensi dell’articolo 29f capoverso 4 AP-LPAmb, il Consiglio federale, di concerto con i Cantoni, stabilisce gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato

potenziale di pericolo (p. es. cozza quagga o poligono del Giappone) rifacendosi in particolare allo schema di classificazione introdotto nella Strategia per le specie esotiche invasive (pagg. 30 e 31). In tal modo, determina a quali organismi si

applicano le sue misure e per quali organismi i Cantoni possono emanare

prescrizioni. L’articolo 29fbiscapoverso 2 AP-LPAmb obbliga i Cantoni a coordinare tra loro i propri disciplinamenti e, laddove necessario, a coordinarsi con la

Confederazione, alla quale fanno inoltre periodicamente rapporto. Le due disposizioni servono ad armonizzare le misure contro gli organismi alloctoni invasivi al di là dei confini cantonali.

3.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze

Già oggi l’UDSC, ai sensi dell’articolo 48a OEDA, sorveglia l’introduzione deliberata di organismi alloctoni invasivi. L’avamprogetto posto in consultazione prevede che debba essere controllata anche l’introduzione involontaria di tali organismi.

Per le strade nazionali, gli impianti ferroviari, gli impianti militari e gli aeroporti,

l’esecuzione e, talora, anche l’attuazione delle misure di lotta contro gli organismi alloctoni invasivi compete ai servizi federali coinvolti. Già oggi l’attuazione è garantita da pertinenti strategie e linee guida. La nuova disposizione garantisce inoltre un approccio uniforme per questi impianti e rende le misure più efficaci.

Il progetto conferisce ai Cantoni la facoltà di emanare proprie disposizioni concernenti misure contro organismi alloctoni invasivi, il che può comportare oneri aggiuntivi per i Cantoni che si avvalgono di questa possibilità. Molti Cantoni compiono già ingenti sforzi nella prevenzione e nella lotta contro gli organismi alloctoni invasivi. Il Cantone di Argovia, per esempio, ha approvato un credito d’impegno per un importo di

14 845 000 franchi da destinare all’attuazione della sua Strategia neobiota negli anni 2022–202734. Ulteriori misure rappresentano quindi in primo luogo un’opportuna integrazione degli sforzi già intrapresi.

La definizione degli organismi da parte del Consiglio federale (art. 29f cpv. 4 AP-LPAmb) e l’obbligo di coordinarsi per i Cantoni (art. 29fbiscpv. 2 AP-LPAmb)

consentono di eseguire le misure in modo efficiente.

34 Gran Consiglio del Cantone di Argovia, seduta del 22 marzo 2022, art. n. 2022-0407, verbale 21.280-1, Strategie neobiota del Cantone di Argovia 2022–2027 11/21