Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

l’articolo 11 capoverso 2 lettera b della Convenzione di Berna, che obbliga la Svizzera a controllare severamente l’introduzione di specie non indigene.

Non contiene prescrizioni restrittive per il commercio, quindi è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera nell’ambito dell’Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Eventuali restrizioni al commercio che potrebbero derivare dalle misure contro l’introduzione involontaria di organismi alloctoni invasivi in Svizzera rientrerebbero tra le eccezioni generali secondo l’articolo XX lettera b dell’Accordo generale del 30 ottobre 194742 su le tariffe doganali e il commercio (GATT). Occorrerebbe esaminare nuovamente il tema delle notifiche nel quadro dell’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS, Sanitary and

Phytosanitary Measures).

Il progetto non concerne alcun accordo bilaterale tra la Svizzera e l’UE. Sono fatti salvi il settore fitosanitario e l’Accordo bilaterale del 21 giugno 199943 tra la

Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Non è altresì interessato dal progetto l’Accordo del 26 ottobre 200444 tra la

Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, poiché concerne unicamente i controlli delle persone e non ha influenza sui controlli delle merci.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 13 dicembre 200245 sull’Assemblea federale, l’Assemblea federale emana, sotto forma di legge federale, tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto, come quelle contenute nella presente revisione della LPAmb.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

I Cantoni possono decidere autonomamente, sulla base dell’articolo 29fbis

capoverso 1 AP-LPAmb, se e in che misura intendono emanare prescrizioni in

materia. Il progetto è dunque compatibile con il principio di sussidiarietà ai sensi dell’articolo 43a capoverso 1 Cost. e del principio dell’equivalenza fiscale ai sensi dell’articolo 43a capoversi 2 e 3 Cost.

6.6 Delega di competenze legislative

L’articolo 29f capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni su misure contro l’introduzione involontaria di organismi alloctoni invasivi e, in determinati casi, su misure di lotta contro di essi. L’articolo 29f capoverso 4 AP-LPAmb incarica il Consiglio federale di stabilire su quali organismi alloctoni invasivi i

42 RS 0.632.21

43 RS 0.916.026.81

44 RS 0.362.31

45 RS 171.10 20/21