Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine

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Cantoni possono emanare prescrizioni ai sensi dell’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb. Queste autorizzazioni a legiferare si limitano a un oggetto ben preciso e sono sufficientemente concrete quanto a contenuto, scopo e portata. La delega delle competenze legislative tiene così conto del principio di determinatezza ed è quindi sufficientemente precisa e conforme al diritto costituzionale.

6.7 Protezione dei dati

Le misure del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 29f capoverso 3 AP-LPAmb contro l’introduzione involontaria di organismi alloctoni invasivi incidono sulla

protezione dei dati di privati e imprese che importano. I requisiti in materia di

protezione dei dati sono adempiuti con la legislazione doganale.

I Cantoni raccolgono e utilizzano anche dati sui fondi interessati per combattere e monitorare gli organismi alloctoni invasivi. La raccolta e la trasmissione di questi dati ad altri Cantoni sono rette dal diritto cantonale. Per la trasmissione alla

Confederazione è sufficiente una base a livello di ordinanza, poiché i dati in questione non sono dati degni di particolare protezione.