Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine

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nell’articolo 35c LPAmb è un errore legislativo che è corretto con l’eliminazione del termine.

Art. 41 cpv. 1

L’esecuzione della LPAmb incombe ai Cantoni secondo l’articolo 36 LPAmb. Alla Confederazione compete l’esecuzione negli ambiti che le sono attribuiti ai sensi dell’articolo 41 LPAmb. Conformemente all’attuale articolo 41 capoverso 1,

l’esecuzione del diritto in materia di organismi incombe esclusivamente alla

Confederazione. L’articolo 41 capoverso 1 AP-LPAmb deve dunque ora disporre che l’esecuzione dell’articolo 29fbisAP-LPAmb non incombe alla Confederazione. Il testo tra parentesi è inoltre modificato in base al nuovo titolo.

Art. 65 cpv. 3

Il vigente articolo 65 capoverso 2 LPAmb vieta ai Cantoni di emanare prescrizioni in materia di organismi. In futuro, l’emanazione di prescrizioni sarà loro consentita sulla base dell’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb e sarà pertanto esclusa dal divieto di cui all’articolo 65 capoverso 2. L’articolo 65 LPAmb sarà quindi integrato con il nuovo capoverso 3.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Ripercussioni finanziarie

Il progetto prevede ulteriori compiti per la Confederazione nell’ambito delle misure contro l’introduzione involontaria in Svizzera di organismi alloctoni invasivi e delle misure di lotta contro di essi su superfici occupate da strade nazionali, impianti ferroviari, impianti militari e aeroporti. Le nuove misure contro l’introduzione

involontaria possono essere attuate avvalendosi delle risorse esistenti. Già oggi misure di lotta sulle superfici delle infrastrutture menzionate sono adottate nell’ambito dell’attuazione di pertinenti strategie e linee guida. La nuova disposizione garantisce inoltre un approccio uniforme per questi impianti e rende le misure più efficaci. In generale, nel medio-lungo termine è ipotizzabile una riduzione dei costi della lotta contro gli organismi alloctoni invasivi, ma anche dei danni da essi causati.

Ripercussioni sul personale

L’attuazione del progetto richiede un ampliamento dell’organico pari a 100 percentuali d’impiego presso l’UFAM a partire dall’entrata in vigore della modifica legislativa. Tali risorse saranno impiegate per la redazione e la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 29f capoverso 4 AP-LPAmb, il coordinamento delle prescrizioni e delle misure cantonali nonché l’elaborazione e l’attuazione di misure contro l’introduzione involontaria in Svizzera di organismi alloctoni invasivi con un elevato potenziale di pericolo.

L’esecuzione e, talora, l’attuazione delle misure della Confederazione secondo l’articolo 29f capoverso 3 fanno già parte della manutenzione degli impianti in

questione; pertanto, non si attendono ripercussioni significative sul personale al riguardo.