Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/55: Modifica della legge sulla protezione dell’ambiente: misure per combattere gli organismi alloctoni invasivi · 21 pagine

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(lett. a), in particolare prescrivere provvedimenti intesi a combattere determinati organismi alloctoni invasivi in modo giuridicamente vincolante; inoltre, in virtù

dell’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb, possono emanare misure preventive contro l’ulteriore diffusione involontaria di organismi alloctoni invasivi ai sensi

dell’articolo 29f capoverso 4 AP-LPAmb (lett. b). Tali misure concernono oggetti e impianti per i quali esiste una certa probabilità di essere infestati da organismi

alloctoni invasivi. Tra queste si annoverano in particolare gli obblighi di pulizia per i veicoli o altri impianti mobili, tra cui battelli e attrezzi equiparati a impianti ai sensi della LPAmb (art. 7 cpv. 7 LPAmb). Sulla base dell’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb, i Cantoni possono inoltre prevedere un obbligo generale di notifica che può essere rilevante sia per prevenire l’ulteriore diffusione involontaria sia per lottare contro tali organismi.

Nella misura in cui i Cantoni si avvalgono della competenza normativa ai sensi dell’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb, le disposizioni in questione rientrano nel diritto amministrativo cantonale. Compete ai Cantoni emanare disposizioni penali al riguardo.

Rimangono di competenza della Confederazione il disciplinamento delle esigenze generali relative all’utilizzazione di organismi alloctoni (p. es. i divieti di utilizzazione) nonché il disciplinamento di altre forme di utilizzazione specifiche diverse dalla lotta, in particolare la messa in commercio e le immissioni sperimentali nell’ambiente.

L’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb delega ai Cantoni solo una parte limitata della competenza normativa nell’ambito degli organismi, mentre la competenza normativa sostanziale rimane della Confederazione.

Cpv. 2: l’articolo 29fbiscapoverso 2 AP-LPAmb statuisce che, per attuare

l’articolo 29fbiscapoverso 1 AP-LPAmb, i Cantoni si coordinino tra loro e, laddove necessario, con la Confederazione. Devono armonizzare tra loro eventuali

prescrizioni e misure di lotta per sfruttare possibili sinergie e accrescere l’efficacia dei provvedimenti adottati, per esempio stabilendo contestualmente le prescrizioni contro gli stessi organismi o realizzando campagne d’informazione congiunte. Il

coordinamento con la Confederazione è importante soprattutto qualora siano attuate misure concernenti impianti previste dal Consiglio federale secondo l’articolo 29f capoverso 3 lettera b AP-LPAmb. In questi casi, i Cantoni si coordinano con i servizi federali di volta in volta interessati e responsabili degli impianti.

L’articolo 29fbiscapoverso 2 AP-LPAmb prevede inoltre che i Cantoni facciano

regolarmente rapporto alla Confederazione in merito all’attuazione dell’articolo 29fbis capoverso 1 AP-LPAmb. Il rapporto fa riferimento sia alla normativa sia ai

provvedimenti adottati, nonché alle conoscenze così acquisite e ai successi

conseguiti. Queste informazioni costituiscono un importante presupposto affinché la Confederazione possa adempiere la sua funzione di vigilanza ai sensi dell’articolo 38 capoverso 1 LPAmb. Il rapporto è utile anche per aggiornare l’elenco degli organismi di cui all’articolo 29f capoverso 4 AP-LPAmb e gli allegati 2.1 e 2.2 OEDA.

Art. 35c cpv. 4

Il capitolo 6 del titolo secondo della LPAmb tratta le tasse d’incentivazione su

composti organici volatili, sul tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento «extra leggero» e sul tenore di zolfo nella benzina e nel gasolio. Questi prodotti non sono organismi ai sensi dell’articolo 7 capoverso 5bisLPAmb. La menzione di «organismi»